L'aggiudicatario di un'asta immobiliare, trascorsi i 10 giorni dalla data di aggiudicazione non definitiva, senza che nessuno faccia ulteriori offerte in aumento di almeno un quinto del prezzo di aggiudicazione, diventa aggiudicatario definitivo e l’art. 587 del codice di procedura civile prevede che se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione già versata a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto a norma degli articoli 576 e seguenti. “Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione trattenuta, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”.
Dal ricavato della seconda asta andata a buon fine verranno soddisfatti i creditori e solo in quel caso, se rimane qualcosa, parte della giurisprudenza prevede che sia restituita all'aggiudicatario inadempiente la somma residua, ovviamente non eccedente la sua cauzione. Mentre altra parte della giurisprudenza afferma che il residuo attivo debba essere restituito al debitore per effetto dell'art. 509 del codice di procedura civile che prevede che la cauzione al titolo di multa vada a far parte della somma da distribuire.
Dal ricavato della seconda asta andata a buon fine verranno soddisfatti i creditori e solo in quel caso, se rimane qualcosa, parte della giurisprudenza prevede che sia restituita all'aggiudicatario inadempiente la somma residua, ovviamente non eccedente la sua cauzione. Mentre altra parte della giurisprudenza afferma che il residuo attivo debba essere restituito al debitore per effetto dell'art. 509 del codice di procedura civile che prevede che la cauzione al titolo di multa vada a far parte della somma da distribuire.
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