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F24 ELIDE |
Passo
1: il contribuente obbligato al versamento dell'imposta di registro
deve riportare il Codice Fiscale, i Dati Anagrafici e il Domicili
Fiscale.
Passo
2: Sezione erario ed altro
Come
compilare il modello F24 per contratti di locazione e affitto di
beni immobili
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(1)
codice ufficio:
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non
compilare
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(2)
codice atto:
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non
compilare
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(3)
tipo:
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indicare
il tipo F
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(4)
elementi identificativi:
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indicare
il codice identificativo del contratto*
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(5)
codice:
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vedi
sotto**
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(6)
anno di riferimento:
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anno
per cui si effettua il versamento
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(7)
importi a debito versati:
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indicare
l'importo
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(8)
SALDO FINALE:
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indicare
la somma di tutti gli importi
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*
In caso di pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione
e proroga del contratto, il codice identificativo del contratto
(composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di
richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o,
per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di
registrazione).
Nel caso in cui non sia disponibile il suddetto codice identificativo, il campo “elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16 caratteri) formato nel modo seguente:
-> nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto (vedi qui i codici degli uffici);
-> nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione;
-> nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri(“0”);
-> nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri(“0”);
-> nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure "000".
**
CODICI F24 ELIDE
“1500”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di
Registro per prima registrazione”;
1501”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di
Registro per annualità successive”;
1502”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di
Registro per cessioni del contratto”;
“1503”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di
Registro per risoluzioni del contratto”;
“1504”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di
Registro per proroghe del contratto”;
“1505”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di
Bollo”;
“1506”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi
speciali e compensi”;
“1507”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da
ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
“1508”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da
ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
“1509”
denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da
ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi”;
“1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento annualità e adempimenti successivi”;
Il
versamento può essere effettuato anche presso gli sportelli di
qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli
uffici postali:
•
in contanti;
•
con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e
postali;
•
con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
•
con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale
presso qualsiasi ufficio postale;
•
con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se
stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali
vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per
l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il
vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di
versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per
pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita
all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto;
•
con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della
riscossione.
Attenzione:
nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto
o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Riferimenti
normativi:
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