La prelazione su terreno agricolo è il diritto di essere preferiti ad altri a parità di condizioni di vendita decise dal proprietario venditore.
A chi spetta il diritto di prelazione agraria:
1. al coltivatore diretto affittuario che conduce in affitto (con regolare titolo) da almeno 2 anni il terreno offerto in vendita (art. 8 legge 590 del 1965)
2. alle società agricole di persone costituite per oltre la metà di soci (non va per quote societarie) che possiedono la qualifica di coltivatore diretto e che conducono in affitto (con regolare titolo) da almeno 2 anni il terreno offerto in vendita (D.Lgs. 29 marzo 2004 n° 99)
3. ai proprietari dei terreni confinanti (art. 7 legge 817/1971) a patto che:
a)il terreno offerto in vendita non sia stato dato in affitto a un soggetto di cui ai punti 1 e 2
a)il terreno offerto in vendita non sia stato dato in affitto a un soggetto di cui ai punti 1 e 2
b)oltre ad essere proprietario di terreno confinante sia anche coltivatore diretto o società agricola di persone di cui la metà dei soci sia coltivatore diretto
4. ai coltivatori diretti o società agricole di persone proprietari di terreni confinanti se l’affittuario abbia dato disdetta e non intenda proseguire nel rapporto d’affitto.
A chi non spetta la prelazione di terreno agricolo:
A chi non spetta la prelazione di terreno agricolo:
1. non spetta in nessun caso alle società di capitali anche se in presenza di soci coltivatori diretti
2. non spetta in nessun caso ai soggetti classificati come imprenditori agricoli professionali (D.Lgs. 29 marzo 2004 n° 99 modificato dal D.Lgs 15 giugno 2005 n° 101)
3. non spetta all’affittuario qualora abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 1.000, salvo cessione a scopo di ricomposizione fondiaria (art. 8 primo comma legge 590 del 1965)
4. non spetta al confinante coltivatore diretto o società anche se il terreno offerto in vendita sia stato dato in affitto da meno di 2 anni o neanche se l’affittuario ricade nell’ipotesi di cui al punto 3
Quando è escluso il diritto di prelazione agraria:
Quando il terreno si trova in zona edificabile anche in base ad un PRG adottato ma non ancora approvato.
Inoltre quando il terreno agricolo è oggetto di permuta, vendita forzata, fallimento, liquidazione coatta, donazione ed espropriazione.
Come deve agire il venditore nei confronti degli aventi diritto alla prelazione:
il proprietario deve notificare, agli aventi diritto, con lettera raccomandata la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di vendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e altre norme pattuite compresa la clausola per la prelazione.
Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro 30 giorni.
Qualora il proprietario non adempia a tale obbligo, o il prezzo di vendita al rogito sia inferiore a quello comunicato, l’avente diritto può, entro 1 anno dalla trascrizione dell’atto, riscattare il fondo dall’acquirente. (art. 8 legge 590 del 1965)