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martedì 1 giugno 2021

Novità Giovani e Acquisto Prima Casa – D.L. 73/2021

[Novità Giovani e Acquisto Prima Casa] – D.L. 73/2021 in vigore dal 26.05.2021 

Art. 64: 

Comma 3 – Le categorie di cui alla legge 147/13, art. 1, comma 48, lettera c) - quindi anche i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età - possono presentare le domande per ottenere la garanzia di Stato su una misura massima dell'80% della quota capitale del mutuo per la prima casa dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto Sostegni bis fino al 30 giugno del 2022. E’ necessario un ISEE non superiore al 40mila euro. 

Comma 6 – Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per coloro che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un ISEE non superiore a 40mila euro. Rivolto agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, con eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9. 

Comma 7 – Per gli atti di cui al comma 6, ma soggetti ad IVA, agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato, spetta un credito di imposta pari all’IVA corrisposta. 

Comma 8 – I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %. 

Comma 9 - Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022. 

domenica 2 luglio 2017

Nuova Guida Acquisto Casa - Agenzia delle Entrate


Nuova Guida per l'acquisto della Casa
Nuova Guida Acquisto casa - AdE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida per l'acquisto delle casa. 
Percorriamola per sommi capi con miei consigli che spero potranno esserti preziosi:

Prima di acquistare casa: 
Fare verifiche ipotecarie e catastali.
Per fare ciò o ci si è registrati in via telematica ai servizi dell'Agenzia delle Entrate (cosa che consiglio solo a chi fa visure spesso) o si va presso gli sportelli dell'Agenzia del Territorio (catasto) per le visure catastali e presso la conservatoria dei registri immobiliari per le ispezioni ipotecarie.

Che tipi di visure fare: 
visura ipotecaria per immobile almeno ventennale: potrai verificare chi è il reale proprietario oltre a iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti ecc...). Almeno ventennale perché le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli si estinguono dopo il ventesimo anno se non vengono riaggiornate.
Inoltre potrai vedere il notaio che ha stipulato l'atto di acquisto e i relativi estremi, così da poter chiedere direttamente al notaio una copia dell'atto di acquisto.

visura ipotecaria per persona almeno ventennale: se volete essere sicuri che il venditore non abbia problemi di sorta. Magari ha iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli su altri immobili e queste potrebbero non tardare ad arrivare anche sull'immobile che interessa a voi e che ad oggi risulta pulito. Oltre ad un fatto di sicurezza nella trattativa, può essere anche una leva per trattare il prezzo.

visura catastale storica per immobile: da questa potrete vedere i dati catastali, gli attuali intestatari, gli intestatari precedenti e i vari cambiamenti che ha subito l'immobile. Potrete verificare così se l'abitazione è conforme con gli intestatari riportati in conservatoria: il catasto potrebbe non essere aggiornato, andrà quindi aggiornato a cura dei proprietari prima del rogito di vendita.

visura planimetrica: per questa ci vuole la delega di un avente titolo come ad esempio un proprietario o un usufruttuario. Da essa potrete verificare la corrispondenza con lo stato di fatto in cui si trova l'immobile e con l'ultima planimetria presentata in comune. Le tre cose (planimetria catastale, ultima planimetria depositata in comune e stato di fatto) devono coincidere. Se non c'è corrispondenza, la situazione va messa a posto prima del rogito di compravendita a cura e spese del venditore.

visura porzione di mappa (detta vax): così potrete verificare se l'immobile è stato inserito in mappa

Il contratto preliminare:
E' una promessa che le parti acquirente e venditore si fanno. Nel preliminare, detto anche compromesso, oltre a indicare il prezzo pattuito, le modalità di pagamento, la data per il rogito, l'ubicazione e l'individuazione catastale del bene, vanno indicate (non obbligatoriamente ma vivamente consigliate) anche: la certificazione energetica, l'agibilità, la certificazione degli impianti ove presente, il certificato antincendio ove obbligatorio, la presa visione del regolamento condominiale e dell'ammontare delle spese, la pattuizione su chi gravano le spese nate prima del rogito (di norma sul venditore), quando avverrà l'estinzione del mutuo se presente (prima del rogito o alla data del rogito), a chi spettano eventuali rimborsi/sgravi/agevolazioni per ristrutturazioni avvenute prima del rogito. Tutto ciò serve per non aver sorprese il giorno dell'atto definitivo.

Il contratto preliminare va registrato entro 20 giorni dalla sua stipula. Si dovranno pagare 200 € di imposta di registro, 16 € di marca da bollo, con data uguale o antecedente la data del preliminare, per ogni copia di contratto e per ogni 100 righe o 4 facciate, una marca da bollo da 1 € per ogni foglio allegato (es: planimetria).
Oltre a ciò andranno pagati il 3% sull'acconto prezzo e sulla caparra penitenziale e lo 0,5% sulla caparra confirmatoria, tali somme saranno recuperate il giorno del rogito e detratte dalle imposte da pagare.

Se il contratto è soggetto ad iva, sulla caparra confirmatoria si pagherà ugualmente lo 0,5%, mentre sull'acconto prezzo l'imposta fissa di 200 €. Tali somme non si recupereranno il giorno dell'atto.

Il preliminare, per sicurezza, può essere anche trascritto. Serve un Notaio e la trascrizione è utile a garantirvi l'opponibilità del vostro diritto verso pretese di terzi sull'immobile.

Imposte per l'acquisto della casa:

Acquisto tra privati o impresa esente iva (regime imposta di registro)

  • Imposta di registro: 9% sul valore catastale* oppure 2% sul valore catastale con agevolazioni "prima casa". C'è il minimo a 1.000 €
  • Imposta ipotecaria: 50 €
  • Imposta catastale: 50€
* Valore catastale = Rendita catastale x 1,05 x 120 oppure in regime prima casa: Valore catastale “prima casa” = Rendita catastale x 1,05 x 110 (l'applicazione del prezzo valore va esplicitamente chiesta in atto, altrimenti si applicano le imposte sul prezzo pattuito)

Acquisto con impresa costruttrice o di ristrutturazioni (regime iva)
  • Iva: 10% sul prezzo pattuito oppure il 4% sul prezzo pattuito con agevolazioni prima casa
  • imposta di registro: 200 €
  • imposta ipotecaria: 200 €
  • imposta catastale: 200 €
Requisti agevolazioni prima casa:
  • L'abitazione deve ricadere in una delle seguenti categorie catastali e non in altre: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico; A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate C/2 (magazzini e locali di deposito); C/6 (rimesse e autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente massimo una pertinenza per ciascuna categoria.
  • L'abitazione deve trovarsi in un comune dove l'acquirente ha la propria residenza o dove intende trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto oppure deve trovarsi in un comune dove l'acquirente studia o lavora, oppure nel comune dove ha sede o esercita l'attività il proprio datore di lavoro se l'acquirente è dovuto emigrare all'estero per lavoro, oppure nel territorio italiano qualora l'acquirente cittadino italiano sia residente all'estero e iscritto all'AIRE. Per le forze armate non è richiesta la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile.
  • Non essere proprietario di un altro immobile in tutto il territorio italiano per il quale si è usufruito dei benefici prima casa. Diversamente bisogna rivendere l'immobile acquistato con i benefici prima casa entro un anno dal nuovo acquisto. Se non si riesce a vendere entro un anno si perdono le agevolazioni e, oltre a dover pagare le maggiori imposte e i relativi interessi, si pagherà anche una sanzione del 30%.

Credito d'imposta:

Qualora si sia rivenduta la casa per la quale si è usufruito delle agevolazioni prima casa, si ha diritto ad uno sconto sulle imposte da pagare sul nuovo acquisto pari all'ammontare delle vecchie imposte ma con tetto max pari alle nuove, cioè le vecchie imposte sull'acquisto non potranno generare un credito a tuo favore dopo essere state scalate dalle nuove.
Il credito di imposta spetta anche a chi rivenderà il suo immobile entro un anno dall'acquisto del nuovo.


Per approfondimenti vedi anche: