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domenica 5 aprile 2020

Credito d'imposta locazione negozi - covid-19


Ai punti 3.1 e 3.2 della circolare 8/E del3 aprile 2020 viene chiarito a chi spetta il credito di imposta per la locazione di negozi a seguito delle misure a sostegno delle imprese per il covid-19.

Spetta ai conduttori di immobili commerciali con categoria catastale C1 (negozi e botteghe) esercenti attività di impresa nel locale stesso.

Il credito di imposta è pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 se effettivamente pagato. 

L’importo può essere utilizzato – come precisato con risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 – a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»

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Sospensione Adempimenti Locazione e Preliminare - Circolare 8/e del 3 aprile 20220


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lunedì 6 giugno 2011

Indennità di Avviamento

Nei contratti di locazione commerciale, in caso di cessazione del rapporto locatizio relativo ad immobili industriali, artigianali, commerciali e di interesse turistico, in cui il conduttore svolga un'attività che comporti contatti diretti con il pubblico, è dovuta l'indennità di avviamento se la cessazione non si verifica per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore oppure a causa di procedure previste nel Regio Decreto n° 267 del 16 marzo 1942 (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata). (Art. 34 legge 392/78)

In buona sostanza La legge esclude il diritto a tale indennità solo nel caso di risoluzione del contratto in qualche modo “imputabile” al conduttore o in presenza di una procedura concorsuale

Ammontare dell'Indennità per Perdita di Avviamento
L'ammontare è pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, mentre per attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità

Rilascio dell'immobile
L'esecuzione di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità

Ulteriore indennità dovuta
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra (18 o 21 mensilità dell'ultimo canone corrisposto) se l'immobile venisse, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. In questo caso l'indennità deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. (Art. 34 legge 392/78 comma 2)

A chi non spetta
L'indennità per perdita di avviamento non spetta a tutte quelle attività che non comportano contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, noché ai locali destinati alle attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aereoporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici. (Art. 35, legge 391/78)

Aspetti fiscali
1) Ritenuta d'acconto
Indennità erogata da soggetto:
-sostituto d'imposta: ritenuta del 15%
-privato: non dovuta

2) IVA
L'indennità va fatturata con aliquota ordinaria al 20%. Questo perché l'Indennità di Avviamento non ha natura risarcitoria, ma viene vista come il corrispettivo per la prestazione di un servizio che consiste nell'attività svolta dal conduttore concernete l'incremento di valore dell'immobile. (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°73/E del 2005)

Modulo compilabile pe richiesta di indennità di avviamento
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