La cedolare secca al 20% sugli affitti è una riforma fiscale assai attesa, sia dalle associazioni di proprietarie ed inquilini, sia da chi ruota attorno al comparto edilizio.
A quanto pare anche in parlamento da tempo si sono accorti di questa esigenza (che, per il mercato degli affitti, non sarebbe l'unica, ma per cominciare è già molto). Infatti senza distinzioni di “razza politica” i testi presentati al vaglio della camera portano le firme di esponenti di destra e di sinistra.
Purtroppo, per qualche “bravo” motivo, questa legge non s'ha da fare.
La paura è legittima: mettendo la cedolare secca al 20% sui proventi derivanti dalla locazione di beni immobili, lo stato avrebbe 1.456 milioni di euro di perdita l'anno (non sono proprio bruscolini).
La CONFEDILIZIA, dal canto suo fa notare che un'imposta sostitutiva la 20% su tutti i canoni d'affitto (e non solo su quelli a canone concordato), permetterebbe di recuperare il nero, farebbe si che si ritorni a credere nell'affitto come investimento tanto che si potrebbe assorbire il costruito e rilanciare l'edilizia.
Consideriamo che, se pur la cedolare secca non potrà rappresentare la panacea di tutti i mali, almeno riuscirà a calmare le piaghe che affliggono il mercato degli affitti e il mondo del mattone.
Infatti potrà dare un motivo in più per fare le cose come si deve a tutti quei proprietari che affittano in nero. Si pensi che da un'indagine del SUNIA (sindacato degli inquilini) risulta che il 40% degli affitti non viene dichiarato o dichiarato solo in parte, con picchi che in alcune città salgono al 50% se si parla di affitti a studenti. Sicuramente servirebbero anche maggiori controlli, infatti qualcuno potrebbe sempre pensare che: non pagare le tasse è sempre meglio che pagarne meno.
Potrebbe inoltre incentivare l'investimento immobiliare visto in termini di rendita mensile. Ad oggi, tra tasse, spese varie e rischio d'insolvenza, chi è che crede ancora che l'affitto sia un ottimo investimento?
Vedendo in maniera un po più positiva il mercato degli affitti si potrebbe tornare così ad investire in nuove costruzioni e ristrutturazioni.
Anche se una goccia in mezzo al mare, la cedolare secca al 20% sugli affitti, sarebbe un ottimo inizio per un mercato, che per l'ennesima volta affermo, ha bisogno di nuove regole.
Dall'ultima legge sugli affitti sono passati 11 anni.....davvero troppo per un mercato totalmente cambiato!
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martedì 20 ottobre 2009
domenica 11 ottobre 2009
Finanziamento agevolato e credito d'imposta in Abruzzo: ricostruzione - ristrutturazione - acquisto
Sono state definite, in caso di richiesta di finanziamento agevolato, le modalità di impiego del credito d'imposta per la ricostruzione, ristrutturazione e l'acquisto delle abitazioni danneggiate o dichiarate inagibili a causa del sisma del 6 aprile. E' stato approvato, inoltre, il modello con cui i Comuni abruzzesi possono trasmettono i relativi dati all'Agenzia (scarica qui il modello per la comunicazione da parte dei comuni dei dati relativi alle domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti ovvero per l'acquisto).
Credito d’imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato
I soggetti interessati ad interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta, possono ottenere un finanziamento agevolato. In tal caso il credito d’imposta è commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.
Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l’importo non può superare il costo stimato dell’intervento di ricostruzione oppure dell’acquisto della nuova abitazione, e comunque il limite di 150.000 euro, ivi incluso l’importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l’accensione del finanziamento.
Per gli interventi di riparazione dell’abitazione principale il finanziamento non può superare il costo stimato dell’intervento e comunque il limite di 80.000 euro, ivi incluso l’importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l’accensione del finanziamento.
Per le spese eccedenti l’importo del finanziamento di cui sopra, resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
Il finanziamento è concesso dalle banche italiane e dalle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, che siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall’ABI sul proprio sito internet sulla base delle richieste formulate all’ABI da parte delle banche interessate.
Ai fini di evitare speculazioni o impieghi non consoni del finanziamento è apposta la clausola risolutiva che scatta in caso di mancato o ridotto impiego del finanziamento o se le somme sono state impiegate per altri fini, questo comporta la revoca totale o parziale del finanziamento.
(scarica qui il modello per la comunicazione da parte dei comuni dei dati relativi alle domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti ovvero per l'acquisto).
Credito d’imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato
I soggetti interessati ad interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta, possono ottenere un finanziamento agevolato. In tal caso il credito d’imposta è commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.
Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l’importo non può superare il costo stimato dell’intervento di ricostruzione oppure dell’acquisto della nuova abitazione, e comunque il limite di 150.000 euro, ivi incluso l’importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l’accensione del finanziamento.
Per gli interventi di riparazione dell’abitazione principale il finanziamento non può superare il costo stimato dell’intervento e comunque il limite di 80.000 euro, ivi incluso l’importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l’accensione del finanziamento.
Per le spese eccedenti l’importo del finanziamento di cui sopra, resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
Il finanziamento è concesso dalle banche italiane e dalle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, che siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall’ABI sul proprio sito internet sulla base delle richieste formulate all’ABI da parte delle banche interessate.
Ai fini di evitare speculazioni o impieghi non consoni del finanziamento è apposta la clausola risolutiva che scatta in caso di mancato o ridotto impiego del finanziamento o se le somme sono state impiegate per altri fini, questo comporta la revoca totale o parziale del finanziamento.
(scarica qui il modello per la comunicazione da parte dei comuni dei dati relativi alle domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti ovvero per l'acquisto).
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