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domenica 5 aprile 2020

Sospensione Adempimenti Locazione e Preliminare - Circolare 8/e del 3 aprile 20220


L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/e del 3 aprile 2020 viene a chiarire la sospensione degli adempimenti legati alla locazione, ai preliminari, ai comodati e agli atti pubblici e atti privati con scrittura autenticata, in riferimento al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Riassumendo dice che, sia che si voglia adempiere in forma cartacea che telematica, se l’obbligo di registrazione ha scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 il contribuente può usufruire della sospensione e adempiere entro il 30 giugno 2020.
Ciò vale anche per l’eventuale imposta di registro. Se invece il contribuente, nonostante la facoltà di sospensione, registra il contratto allora dovrà obbligatoriamente anche l’imposta di registro.
Invece, il contribuente è tenuto a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

Qui sotto le risposte ai quesiti proposti:

1.12 Registro – Termini per la registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica
QUESITO: La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all’articolo 62 si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica?

RISPOSTA: Secondo la previsione di cui all’articolo 62 del Decreto «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».

Al riguardo si ritiene che, data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore - la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale. Alla luce di tale considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro o TUR).
Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione:

a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4 del TUR;

b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

1.21 Sospensione versamenti dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione

QUESITO: Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.

RISPOSTA: Si premette che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 62, comma 1, del Decreto «sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».
Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.
Dato che in base all’articolo 16 del Testo Unico dell’imposta di Registro (TUR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta.  
Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta.


Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati. 


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giovedì 18 ottobre 2018

Il comodatario può affittare?


AGGIORNAMENTO: locazioni brevi circolare 24/E/2017 paragrafo 3.1 pag 17 e 18

Il comodatario può affittare? Questo è il quesito che andiamo a vedere oggi, ma non solo: il reddito da locazione deve dichiararlo il comodante o il comodatrio?.

Anzitutto il comodatario, in campo immobiliare, è colui che riceve un immobile (essenzialmente gratuitamente) dal comodante per servirsi dello stesso a tempo determinato o indeterminato finché non arriva dal comodante la richista di restituzione.

Ecco qui che ci viene in soccorso la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 394/E del 2008:

In sostanza il comodatario se esplicitamente concordato con il comodante può affittare l'immobile concessogli, ma il contratto di comodato non sposta l'obbligo fiscale del comodante di dichiarare al fisco la rendita da loazione. Quindi: il comodatatrio può locare se esplicitamente pattuito, ma il comodante dovrà, nella prorpia dichiarazione dei redditi, dichiarere il canone percepito.

Un estratto della risoluzione sopra citata:

"Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario; ciò in quanto il comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. c.c., è un contratto ad effetti “obbligatori” e non “reali” che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un “altro diritto reale”. Pertanto, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal proprietario-comodante al comodatario-locatore, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato, anche in quest’ipotesi, al proprietario dell’immobile,"

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