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lunedì 23 aprile 2018

Agenzia Entrate: attestazione contratto canone concordato


In merito ai contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo dove il proprietario opta per il canone concordato, ora arriva anche il parere dell'Agenzia delle Entrate con con la Risoluzione 31/E del 20 aprile 2018 a riguardo della vidimazione attestazione del contratto di locazione a canone agevolato da parte di almeno una associazione tra quelle dei proprietari e degli inquilini e firmataria dell'accordo locale in base al quale è stato stipulato il contratto.

attestazione contratto canone concordato
Attestazione contratto canone concordato
Ripercorriamo la cronistoria:

1) Decreto interministeriale del 16/01/2017 - Min. Infrastrutture e Trasporti: 
al punto 8 dell'art. 1 menzionava per contratti stipulati senza assistenza di delle associazioni di categoria degli inquilini e quelle dei proprietari firmatarie dell'accordo locale, la attestazione di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo, al fine di vedersi riconosciute le agevolazioni fiscali (cedolare secca al 10% oppure Irpef con base imponibile decurtata del 30% e imposta di registro all'1,4% calcolata sul canone annuo; a livello comunale imu e tasi ridotte del 25%)

vista la norma non del tutto chiara nasceva la domanda: ma l'attestazione di contratto a canone concordato da parte di un sindacato inquilini o proprietari firmatario dell'accordo locale è o no obbligatoria?
Arriva quindi su domanda di Confabitare un primo parere del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti, lo stesso che ha emanato il decreto)

2) L'attestazione ai fini delle agevolazioni sia statali che comunali per il MIT è obbligatoria vedi qui risposta

Ma ancora sorgono interrogativi: Il MIT, pur avendo emanato il Decreto, è competente ai fini fiscali? 

da qui un interpello all'Agenzia delle Entrate che, nonostante le prime voci di corridoio sembravano essere discordanti con il MIT, risponde:

3) L'attestazione ai fini delle agevolazioni sia statali che comunali per l'Agenzia delle Entrate è obbligatoria vedi qui risposta . 
Inoltre la stessa AdE precisa che detta attestazione non è obbligatorio allegarla al contratto ma quantomeno consigliata. L'allegazione non sarà soggetta né all'imposta di registro, né all'imposta di bollo rispettivamente ai sensi dell'art. 11 comma 7 DPR 131/86 e dell’art. 5 Tabella allegata al DPR  642/72

Precisa inoltre l'Agenzia un'altra cosa fondamentale: ossia che la vidimazione dei contratti a canone concordato "non è necessaria ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non 5 risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto".

Consiglio e parere personale:
Per non aver problema alcuno attieniti al parere fornito dal MIT e dall'Agenzia delle Entrate, che ricordo sono pareri e non leggi, ma per il momento è assolutamente fondamentale rispettare. Però vista la normativa non chiara e ingiusta a parere dello scrivente, lo stesso si aspetta futuri sviluppi, quindi probabilmente, come diceva il mitico Corrado Mantoni: "e non finisce qui!"

Per approfondire:
Vidimazione e Agevolazioni Contratti a canone concordato


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venerdì 8 settembre 2017

Chiarimenti Cedolare Secca: Proroga, Raccomandata - risoluzione 115/E 2017


Chiarimenti cedolare Secca risoluzione 2017 Proroga-Raccomandata
Proroga e Raccomandata: Chiarimenti Cedolare Secca

L'Agenzia delle Entrate il primo settembre 2017 ha emanato la risoluzione 115/E per  per chiarire le sanzioni in merito alla tardiva registrazione della proroga di un contratto di locazione in  centro secca.
Inoltre la stessa risoluzione va a chiarire gli aspetti legati alla comunicazione del locatore al conduttore in merito agli aggiornamenti del canone Istat quando un contratto di locazione è in cedolare secca.

(Aggiornamento 2019 vedi qui !!!) La prima cosa da dire è che la legge l'art. 7 quater punto 24 del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 225/2016 prevede che la proroga tardiva come così come la risoluzione tardiva quando un contratto di locazione è soggetto a cedolare secca, è sanzionabile con un imposta di registro di € 50 se in ritardo non supera i 30 giorni, o di €100 se il ritardo supera i 30 giorni.
Alle sanzioni sopra dette non era ben chiaro se si potesse applicare il ravvedimento di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97. La risoluzione 115/E del 2017 chiarisce proprio tale questione, ammettendo l’applicabilità del ravvedimento in caso di tardiva proroga o risoluzione contratto di locazione in cedolare secca e quindi, quando l’adempimento avviene:
  • con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, viene ridotta secondo le previsioni dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.
  • con un ritardo superiore ai 30 giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, viene ridotta secondo le previsioni dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

(Aggiornamento 2019 vedi qui !!!) L’art.3 del D.lgs. n. 472 del 1997 prevede:
La sanzione (50 € o 100 €) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla data della scadenza
b) ad un nono se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione.
c) ad un ottavo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
f) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

L’altro aspetto che chiarisce la risoluzione 115/E del 1° settembre 2017 è quello della comunicazione di rinuncia all'aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca.
La stessa Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 23 del 2011 recita: “...L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.”
Con la citata circolare n. 26/E del 2011, paragrafo 8.3, è stato chiarito che la rinuncia all'aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca. Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la rinuncia all'aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso (cfr. circolare del 4 giugno 2012, n. 20/E, par. 9). Nel caso, quindi, di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all'aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.

Lo scrivente suppone quindi che qualora nel contratto non sia scritto nulla riguardo la rinuncia all'aggiornamento istat e anche se in precedenza sia stata inviata raccomandata a tal proposito, in caso di proroga vada comunque inviata all'inquilino una nuova raccomandata.

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giovedì 9 giugno 2016

Locazioni: Canone Concordato Marsciano


Locazione Canone Concordato Marsciano
L'accordo locale per la stipula di contratti di locazione a canone concordato per tutto il territorio del comune di Marsciano è stato siglato il 6 aprile 2016 dalle più importanti associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini.
La tipologia contrattuale prevede importanti agevolazioni fiscali per proprietari ed inquilini.
Prima di andare a vedere quali sono i principali vantaggi, il consiglio è quello, sia per locatori che per locatari, di rivedere tutti i contratti in essere e valutare la convenienza di questa tipologia.
Vantaggi:
Agevolazioni fiscali per contratti di locazione concordata:
(art. 8 comma 1 legge 431/1998):
• - 30% sull'imposta di registro
• - 30% sul canone imponibile ai fini dell'imposta sui redditi
Per i contratti concordati dove si optano per il regime della cedolare secca:
• imposta di registro e di bollo assente (art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2011)
• aliquota ai fini irpef secca al 10% per il quadriennio 2014-2017 (art. 9 comma 1 D.L. 47/2014) e al 15% dal 1° gennaio 2018 in poi (art. 3 comma 3 D.Lgs. 23/2011)
Inoltre per entrambe i regimi fiscali:
• riduzione IMU del 25% (art. 1 comma 53 L. 208/2015)
• riduzione TASI del 25% (art. 1 comma 54 L. 208/2015)
Detrazioni d'imposta per gli inquilini che stipulano contratti concordati 
(art. 16 comma 1 DPR 917/1986):
• 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
• 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Scarica Gratuitamente i seguenti file:
Accordo
Mappe
Tabelle prezzi al mq
Contratto tipo

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mercoledì 8 giugno 2016

Contratti Canone Concordato Umbria


Contratti a Canone Concordato (Exscursus Normativo)
Da dove nascono:
In base all'art. 1 comma 3 L. 431/98 (legge sulla disciplina delle locazioni ad uso abitativo) è possibile stipulare contratti a canone concordato sulla base di appositi accordi tra associazioni degli inquilini (tipo Sunia) e associazioni dei proprietari (tipo Confedilizia) che si rifanno comunque ai criteri stilati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30.12.2002. Sempre in base allo stesso comma le associazioni firmatarie devono depositare tale accordo presso il comune interessato

In Umbria dove si possono stipulare:
Nei Comuni ad alta tensione abitativa dove sono stati stipulati delle associazioni di categoria gli accordi sopra descritto.
I comuni ad alta tensione abitativa in Umbria sono (delibera CIPE n° 87/2003) :
•Perugia (Città di Castello - Corciano - Foligno - Gubbio - Perugia - Spoleto - Todi – Umbertide
•Terni (Amelia – Narni – Orvieto – Terni)

ATTENZIONE!!: Oggi è possibile stipulare contratti di locazione concordata in tutti i comuni dell'Umbria in forza del art. 9 comma 2-bis del D.L. 47/2014 e della delibera della Giunta della Regione Umbria n° 172/2015. Si possono quindi stipulare contratti 3+2 con applicazione della cedolare secca al 10% per il quadriennio 2014-2017 anche in comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti all'entrata in vigore del suddetto decreto (entrata in vigore il 29.03.2014), lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
A tal proposito le associazioni di categoria hanno stipulato un accordo unico per tutti i comuni dell'Umbria che ne erano sprovvisti e lo stesso è stato inviato ai comuni con l'allegazione delle mappe per l'individuazione della zona.

Agevolazioni fiscali per contratti di locazione concordata:
(art. 8 comma 1 legge 431/1998):
• - 30% sull'imposta di registro
• - 30% sul canone imponibile ai fini dell'imposta sui redditi

Per i contratti concordati dove si optano per il regime della cedolare secca:
• imposta di registro e di bollo assente (art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2011)
• aliquota ai fini irpef secca al 10% per il quadriennio 2014-2017 (art. 9 comma 1 D.L. 47/2014) e al 15% dal 1° gennaio 2018 in poi (art. 3 comma 3 D.Lgs. 23/2011)

Inoltre per entrambe i regimi fiscali:
• riduzione imu del 25% (art. 1 comma 53 L. 208/2015)
• riduzione tasi del 25% (art. 1 comma 54 L. 208/2015)

Detrazioni d'imposta per gli inquilini che stipulano contratti concordati (art. 16 comma 1 DPR 917/1986)
• 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
• 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

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venerdì 27 maggio 2016

Nuovo Contratto Concordato Corciano


Canone Concordato Corciano
In data 21 Aprile 2016 è stato rinnovato l'accordo Territoriale per i contratti a canone concordato del Comune di Corciano. 

Poi scaricare direttamente dal sito del comune  la modulistica comprensiva dell'accordo, i modelli di contratto delle vari tipologie contrattuali e la mappa del comune per l'individuazione delle varie zone, che comunque possono essere individuate anche attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate  http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/


Zone Contratto Concordato Corciano

Le principali agevolazioni per proprietari ed inquilini, nello stipulare contratti di locazione a canone concordato sono:
1) minor durata (3 anni + 2 invece che 4 anni + 4)
2) applicazione della cedolare secca al 10% invece che al 21% in forza dell'art. 9 comma 1 D.L. 47/2014 (esempio pratico: Canone annuo di locazione 6.000€: reddito netto 4.740€ con cedolare al 21% e 5.400€ con cedolare al 10%)
3) riduzione imu del 25% (art. 1 comma 53 L. 208/2015)
4) riduzione tasi del 25% (art. 1 comma 54 L. 208/2015)
5) detrazioni per inquilini (495,80 € se il reddito complessivo non supera i 15.493,71€, mentre 247,90€ se il reddito complessivo non supera i 30.987,41€)
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mercoledì 25 maggio 2016

Contratto Concordato Comuni della Provincia di Perugia


Affitto Canone Concordato Comuni Perugia
Il 6 aprile 2016 è stato stipulato dalle principali associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini l'accordo locale per per la stipula di contratti a canone concordato per i Comuni dell'Umbria per i quali ancora non era possibile addivenire alla stipula di contratti 3+2 a canone agevolato, con notevoli vantaggi per proprietari ed inquilini.

Questo è stato possibile grazie all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 47/2014, per il quale è possibile stipulare contratti 3+2 con applicazione della cedolare secca al 10% per il quadriennio 2014-2017  anche in comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti all'entrata in vigore del suddetto decreto, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Ecco i principali vantaggi, di non poco conto, per la stipula di un affitto a canone concordato:
1) minor durata (3 anni + 2 invece che 4 anni + 4)

2) applicazione della cedolare secca al 10% invece che al 21% in forza dell'art. 9 comma 1 D.L. 47/2014 (esempio pratico: Canone annuo di locazione 6.000€: reddito netto 4.740€ con cedolare al 21% e 5.400€ con cedolare al 10%)

3) riduzione imu del 25% (art. 1 comma 53 L. 208/2015)

4) riduzione tasi del 25% (art. 1 comma 54 L. 208/2015)

5) detrazioni per inquilini (495,80 € se il reddito complessivo non supera i 15.493,71€, mentre 247,90€ se il reddito complessivo non supera i 30.987,41€)

Ecco tutti i comuni della provincia di Perugia per i quali è stato fatto l'accordo locale per il canone concordato: Bastia Umbra, Marsciano, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Magione, San Giustino, Città della Pieve, Passignano sul Trasimento, Panicale, Piegaro, Deruta, Spello, Trevi, Torgiano, Gualdo Cattaneo, Nocera Umbra, Montefalco, Bevagna, Norcia, Cannara, Bettona, Tuoro sul Trasimento, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Citerna, Collazzone, Valfabbrica, Castel Ritaldi, Cascia, Fossato di vico, Campello sul Clitunno, Sigillo, Fratta Todina, Montone, Monte Castello di Vibio, Valtopina, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Monte Santa Maria in Tiberina, Sellano, Cerreto di Spoleto, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Poggiodomo.

Qui sotto trovate l'accordo, la divisione in zone e i relativi prezzi, il modello del contratto da rispettare e la cartografia per l'individuazione delle zone (che potete trovare tranquillamente anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate  http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php cliccando "Visualizza fasce OMI" e inserendo l'indirizzo dell'immobile o il comune e poi trovandolo mappa.


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lunedì 30 novembre 2015

Canone Concordato Perugia


AGGIORNAMENTO AL 18.06.2018 [NUOVO ACCORDO CANONE CONCORDATO PERUGIA]

Il 12.11.2015 è stato emanato il testo di modifica ed integrazione per l'accordo locale per locazioni a canone concordato per il comune di Perugia.

L'ultimo accordo locale risale al 4 novembre 2010. Ritenuto ovviamente obsoleto, le associazioni di categoria degli inquilini e dei proprietari si sono accinti a stipulare una doverosa integrazione e modifica che riguarda vari aspetti come quello sull'introduzione di maggiorazioni per immobili con classi energetiche più performanti, la rinomina delle zone e l'aggiornamento dei prezzi min e max delle sub-fasce.

Qui puoi scaricare:

Accordo Locale Perugia (locazioni a canone concordato per il Comune di Perugia)

Integrazione e modifiche del 12.11.2015 all'accordo in vigore dal 4.11.2010




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