sabato 10 agosto 2019

Le 4 novità per gli affitti del Decreto Crescita




Andiamo a vedere le novità in materia di locazione introdotte da decreto crescita (D.L. 34/2019)

Sono essenzialmente 4:

1) l’art 3 bis comma 1- In caso di ritardo nella comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, sono cancellate le sanzioni. Rimane pur sempre l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite modello RLI della tardiva proroga. É bene ricordare che non si decade dalle agevolazioni se il locatore ha mantenuto un comportamento consono a tale scelta, quindi effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

2) l’art. 3 quinquies - i redditi da locazione abitativa per contratti stipulati dal 1° gennaio 2020 in poi non saranno tassata, purché la mancata percezione si evinca dall’intimazione di fratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Fino ad oggi per aver diritto a non pagare le tasse sui canoni non percepiti bisognava aspettare la conclusione del procedimento di fratto per morosità

3) art. 13 quater – Codice identificativo per immobili destinati ad affitti turistici, istituito presso il Ministero dell’agricoltura e turismo, da utilizzarsi su ogni comunicazione pubblicitaria di affitti brevi. La sanzione prevista per l’inosservanza va da 500 a 5000 € e si raddoppia in caso di reiterazione.

4) l’art. 19 bis – specifica che i contratti a canone concordato di durata 3 anni + 2 anni, allo scadere del primo periodo di proroga biennale, si rinnovano tacitamente di 2 anni in 2 anni se non interviene disdetta secondo i modi di legge da una delle due parti.

Se il video ti è piaciuto lascia un commento! Grazie

Share|

Nessun commento:

Posta un commento