Dal
16 maggio 2019 chi acquista una casa ancora da ultimare sarà più
tutelato.
Infatti
il D.Lgs. 14/2019 va a modificare la norma di riferimento il D.Lgs.
122/2005 che già comunque prevedeva una serie importante di garanzie
per l’acquirente di immobili da costruire.
Queste
le principali tutele:
1)
il costruttore deve
consegnare all'acquirente una fideiussione a
garanzia delle
somme che ha ricevuto e che riceverà prima
del trasferimento della proprietà.
Ciò
a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere
unicamente dall'acquirente
2)
Il
costruttore deve
consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà,
una polizza assicurativa decennale a beneficio dell'acquirente per
danni all’immobile e per gravi difetti di costruzione. Ciò
a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere
unicamente dall'acquirente
3)
ogni contratto diretto
al successivo acquisto (per
esempio il preliminare) deve
passare per il Notaio con atto pubblico o scrittura privata
autenticata e
la
stipulazione del preliminare deve contenere una serie di punti
essenziali dettati dallo
stesso
D.Lgs.
L’imperatività
della
norma prevede la nullità della scrittura in caso di assenza anche di
una sola delle tutele.
L'acquirente
non può
rinunciare
alle tutele in
suo favore previste
dal decreto e
ogni clausola contraria è
nulla e deve intendersi come non apposta.
Per approfondire D.lgs. 122/05
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