lunedì 23 aprile 2018

Agenzia Entrate: attestazione contratto canone concordato


In merito ai contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo dove il proprietario opta per il canone concordato, ora arriva anche il parere dell'Agenzia delle Entrate con con la Risoluzione 31/E del 20 aprile 2018 a riguardo della vidimazione attestazione del contratto di locazione a canone agevolato da parte di almeno una associazione tra quelle dei proprietari e degli inquilini e firmataria dell'accordo locale in base al quale è stato stipulato il contratto.

attestazione contratto canone concordato
Attestazione contratto canone concordato
Ripercorriamo la cronistoria:

1) Decreto interministeriale del 16/01/2017 - Min. Infrastrutture e Trasporti: 
al punto 8 dell'art. 1 menzionava per contratti stipulati senza assistenza di delle associazioni di categoria degli inquilini e quelle dei proprietari firmatarie dell'accordo locale, la attestazione di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo, al fine di vedersi riconosciute le agevolazioni fiscali (cedolare secca al 10% oppure Irpef con base imponibile decurtata del 30% e imposta di registro all'1,4% calcolata sul canone annuo; a livello comunale imu e tasi ridotte del 25%)

vista la norma non del tutto chiara nasceva la domanda: ma l'attestazione di contratto a canone concordato da parte di un sindacato inquilini o proprietari firmatario dell'accordo locale è o no obbligatoria?
Arriva quindi su domanda di Confabitare un primo parere del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti, lo stesso che ha emanato il decreto)

2) L'attestazione ai fini delle agevolazioni sia statali che comunali per il MIT è obbligatoria vedi qui risposta

Ma ancora sorgono interrogativi: Il MIT, pur avendo emanato il Decreto, è competente ai fini fiscali? 

da qui un interpello all'Agenzia delle Entrate che, nonostante le prime voci di corridoio sembravano essere discordanti con il MIT, risponde:

3) L'attestazione ai fini delle agevolazioni sia statali che comunali per l'Agenzia delle Entrate è obbligatoria vedi qui risposta . 
Inoltre la stessa AdE precisa che detta attestazione non è obbligatorio allegarla al contratto ma quantomeno consigliata. L'allegazione non sarà soggetta né all'imposta di registro, né all'imposta di bollo rispettivamente ai sensi dell'art. 11 comma 7 DPR 131/86 e dell’art. 5 Tabella allegata al DPR  642/72

Precisa inoltre l'Agenzia un'altra cosa fondamentale: ossia che la vidimazione dei contratti a canone concordato "non è necessaria ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non 5 risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto".

Consiglio e parere personale:
Per non aver problema alcuno attieniti al parere fornito dal MIT e dall'Agenzia delle Entrate, che ricordo sono pareri e non leggi, ma per il momento è assolutamente fondamentale rispettare. Però vista la normativa non chiara e ingiusta a parere dello scrivente, lo stesso si aspetta futuri sviluppi, quindi probabilmente, come diceva il mitico Corrado Mantoni: "e non finisce qui!"

Per approfondire:
Vidimazione e Agevolazioni Contratti a canone concordato


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