martedì 1 giugno 2021

Novità Giovani e Acquisto Prima Casa – D.L. 73/2021

[Novità Giovani e Acquisto Prima Casa] – D.L. 73/2021 in vigore dal 26.05.2021 

Art. 64: 

Comma 3 – Le categorie di cui alla legge 147/13, art. 1, comma 48, lettera c) - quindi anche i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età - possono presentare le domande per ottenere la garanzia di Stato su una misura massima dell'80% della quota capitale del mutuo per la prima casa dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto Sostegni bis fino al 30 giugno del 2022. E’ necessario un ISEE non superiore al 40mila euro. 

Comma 6 – Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per coloro che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un ISEE non superiore a 40mila euro. Rivolto agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, con eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9. 

Comma 7 – Per gli atti di cui al comma 6, ma soggetti ad IVA, agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato, spetta un credito di imposta pari all’IVA corrisposta. 

Comma 8 – I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %. 

Comma 9 - Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022. 

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