venerdì 10 settembre 2010

Falsa locazione transitoria

La locazione transitoria viene, in alcuni casi, utilizzata dal locatore per mascherare contratti abitativi di durata ben superiore. Infatti i contatti d'affitto transitorio vanno da un minimo di un mese ad un massimo di diciotto mesi, ed in questo modo il locatore può tenersi libero di riaffittare l'appartamento, di destinarlo ad usi propri o dei propri familiari, o di riaffittarlo ad un prezzo maggiore senza aspettare almeno 4 anni come si dovrebbe per i più comuni contratti di locazione liberi 4+4.

E' ovvio che sia assai sconveniente usare un tal mezzo per fini propri. Questa metodica viene però utilizzata sia per mancanza di conoscenza, sia per mancanza di controlli e di denunce da parte dei conduttori.

La sanzione, in caso di inadempimento di conferma delle esigenze che rendono possibile la stipula di un contratto locatizio transitorio, o il venir meno delle stesse, prevede la trasformazione del contratto transitorio in un contratto 4+4 e con il canone confermato che in molti casi è un canone “calmierato” a seguito di accordi stipulati tra associazioni dei proprietari e associazione degli inquilini e depositati nel comune di ubicazione dell'immobile

Le esigenze di natura transitori possono venire sia dal conduttore che dal locatore e sono specificate negli stessi accordi sopracitate . Tali accordi si possono facilmente reperire nei siti web dei comuni.

Le esigenze del conduttore e/o del locatore vanno citate nel contratto e quelle del conduttore vanno giustificate con apposita documentazione da allegare al contratto d'affitto.

Il contratto tipo deve prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza del termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause di transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 43 come sopracitato.

Puoi scaricare qui la bozza del contratto di affitto transitorio pubblicato come allegato B al D.M. 5 marzo 1999

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