giovedì 29 aprile 2010

Locazioni commerciali

Le locazioni commerciali sono regolate dalla legge 392/78 (art. 27 e seguenti).
La durata di tali locazioni è di 6 anni rinnovabili per altri 6 o di 9 rinnovabile per altri 9 anni se l'immobile è adibito all'esercizio di attività alberghiere o teatrali

Rinnovo e diniego della locazione alla prima scadenza (art. 29): solo sotto certe ipotesi è consentito al locatore di non rinnovare il contratto di locazione alla prima scadenza (dopo i primi 6 o 9 anni).
Il locatore deve comunicare, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza rispettivamente dei primi 6 o 9 anni, al conduttore mediante lettera raccomandata, la decisione motivata di non rinnovare il contratto.
Per quanto riguarda invece i secondi 6 o 9 anni il locatore potrà procedere alla stessa maniera ma senza addurre motivazioni.

Facoltà di recesso del conduttore: non è prevista per legge, come nelle locazioni abitative, la facoltà di recesso del conduttore in qualsiasi momento. A questo problema si può ovviare con l'accordo delle parti inserito nel contratto di locazione dove si acconsente che il conduttore possa recedere dal contratto in qualunque momento, con o senza giustificato motivo.

Indennità per perdita di avviamento (art. 34): in qualunque caso di diniego di rinnovo del contratto di locazione da parte del locatore, al conduttore spetta un'indennità per la perdita di avviamento pari a 18 mensilità (21 per attività alberghiere o teatrali). Inoltre spetta un'altra indennità pari a quella sopracitata se il locatore da in affitto il locale ad un altro inquilino che lo adibisca alla stessa attività. L'indennità è dovuta solo se è un'attività che comporta contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori.

Diritto di prelazione (art. 38): nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Forma richiesta: scritta con obbligo di registrazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione
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