A tutela degli acquirenti di immobili da costruire, il D.Lgs 122/05 all'art. 8 pone l'obbligo in capo al costruttore di cancellare l'ipoteca gravante sulla costruzione o frazionarla in singole quote antecedentemente o contestualmente alla stipula del rogito. Se così non avvenisse, lo stesso articolo, dice che il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà.
Infatti quando un'impresa edile si accinge a costruire un immobile (es. una palazzina), visto l'ingente bisogno di fondi che tale operazione richiede, si avvale dei cosiddetti mutui edilizi. I fondi verranno erogati dall'ente mutuante a stato avanzamento lavori, cioè man mano che i lavori vanno avanti erogano delle tranche. È ovvio che in questo stato l'ipoteca è gravata su tutto l'immobile.
Man mano che gli appartamenti vengono venduti e a lavori terminati, l'impresa chiederà alla banca di sottoscrivere l'atto di frazionamento così che il mutuo iniziale gravante su tutta la costruzione risulterà trasformato in tanti piccoli mutui indipendenti quante sono le singole unità.
A questo punto le persone che hanno sottoscritto un preliminare potranno scegliere se accollarsi il mutuo del costruttore (ovviamente solo per la parte che riguarda la loro unità immobiliare) o rivolgersi ad altri istituti.
Accollasi il mutuo del costruttore è di sicuro un vantaggio per il costruttore e a volte può esserlo anche per l'acquirente.
È ovvio che l'acquirente dovrà ben valutare la convenienza di accollarsi o meno il mutuo e valutare diverse offerte, accertandosi sulle reali condizioni del mutuo edilizio del costruttore e poi confrontarle con offerte diverse. Il risparmio dovuto al non dover pagare ne perizia ne spese notarili per il mutuo accollato, potrebbe essere un falso risparmio, perché se si riuscisse ad ottenere un mutuo a tasso migliore con un altro istituto, negli anni si potrebbero risparmiare cifre maggiori.
Dal canto suo il costruttore ha tutto l'interesse affinché gli acquirenti si accollino il mutuo edilizio, in quanto diversamente l'impresa è obbligata ad estinguere il mutuo che grava sull'unità con fondi propri e anche se rientrerà in possesso delle somme in poco tempo, la momentanea esigenza potrebbe determinare qualche piccolo (o grande) disagio nella sua situazione economica. Inoltre sull'impresa graverebbero i costi per l'apertura del mutuo edilizio in quanto non potrebbero essere ripartiti sugli acquirenti.
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