In buona sostanza il presente decreto garantisce i diritti dell’acquirente al momento della stipula del preliminare di vendita (il cosiddetto compromesso) di immobili in costruzione (vedi il contenuto del preliminare).
1)Il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 pone a capo del costruttore l’obbligo di consegnare una polizza fideiussoria a garanzia delle cifre versate o che l’acquirente dovrà versare prima del trasferimento della proprietà che avverrà al rogito notarile. Questo a pena di nullità unilaterale del contratto, in quanto può essere fatta valere unicamente dall’acquirente dell’immobile da costruire.
A cosa serve: poniamo il caso che voi stipuliate un compromesso per un immobile da costruire e versiate al costruttore delle somme prima dell’atto definitivo. Provate ora a pensare cosa sarebbe dei vostri soldi senza fideiussione se il costruttore versasse in una situazione dei crisi (cioè trascrizione del pignoramento dell’immobile in oggetto, pubblicazione sentenza di fallimento, concordato preventivo ecc..). In sostanza la fideiussione vi da la garanzia di vedere indietro le somme versate se il costruttore versa in uno stato di crisi.
Se vuoi il mio consiglio, ti dico che è ottima norma restare nella legalità e farsi fatturare tutte le somme che verserete prima dell’atto notarile, in quanto la polizza fideiussoria, ovviamente e giustamente, non coprirà somme da voi versate a nero. Quindi non fatevi abbindolare da costruttori poco seri che vi dicono che versando a nero potete risparmiare, potrebbe costarvi molto caro: senza soldi e senza casa!
2)Il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 pone a capo del costruttore anche l’obbligo di contrarre e consegnare all’atto di trasferimento di proprietà dell’immobile una polizza assicurativa decennale che garantisce danni materiali e diretti all’immobile, danni a terzi e danni causati da difetti di costruzione e vizi del suolo.
Questo vi garantirà che per dieci anni vi saranno risarciti eventuali danni al vostro immobile che derivano da difetti di costruzione e dei materiali, mentre prima chi pagava era quasi sempre l’acquirente. Infatti, prima, non era raro che il costruttore, nonostante l’obbligo decennale di risarcire i danni per eventuali difetti di costruzione, sparisse dalla circolazione a causa di fallimento o cessazione dell’attività.
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