Per la compravendita di immobili da costruire sono state introdotte, con il D. Lgs. 122/05, norme a tutela degli acquirenti. Infatti il costruttore al momento del preliminare di vendita (il cosiddetto compromesso) deve rilasciare all'acquirente una fideiussione bancaria a garanzia delle somme percepite e che dovrà percepire prima dell'atto di trasferimento della proprietà (rogito notarile).
Inoltre all'atto di trasferimento dovrà consegnare all'acquirente una polizza assicurativa decennale a favore di quest'ultimo a garanzia di danni materiali e diretti all'immobile.
In questo post mi soffermerò sulla prima forma di garanzia, cioè sulla fideiussione per le cifre versate e da versare prima dell'atto notarile. Tale tutela protegge l'acquirente di immobili da costruire nel caso in cui il costruttore versi in situazione di crisi. Una situazione di crisi è certamente il fallimento dell'impresa costruttrice. Nella seguente ipotesi è previsto che:
- il contratto non si scioglie (ovviamente) se la cosa venduta è già passata di proprietà al compratore
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il contratto non si scioglie dopo che il curatore fallimentare dichiara di voler dare esecuzione al contratto e la fideiussione non può essere escussa.
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il contratto si scioglie se l'acquirente riscuote la fideiussione prima che il curatore fallimentare comunichi la scelta tra esecuzione del contratto o scioglimento
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il contratto rimane sospeso fino a quando il curatore dichiari di subentrare nel contratto per la sua esecuzione o si pronunci per lo scioglimento del contratto.
La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
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