mercoledì 1 agosto 2012

Cessione di fabbricato affitti: nuove regole

Il Decreto Legge n° 79/2012 recante disposizioni in materia di sicurezza, con l'art. 2 detta nuove procedure per la cessione di fabbricato di unità immobiliari date in affitto o comodato

Il punto 1 dell'art. 2 recita: “La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.”

L'articolo 12 del Decreto Legge n° 59/1978 diceva che chiunque cedeva, per un periodo superiore ad un mese, la proprietà o il godimento di un immobile (quindi anche in locazione o in comodato) aveva l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, le generalità del conduttore, gli estremi di un documento di riconoscimento di esso e l'identificazione del bene ceduto. 

Ora questa procedura viene assorbita dalla registrazione del contratto di locazione o di comodato presso L'agenzia delle Entrate che trasmetterà a sua volta in via telematica al Ministero dell'Interno. 

Era ora, infatti era paradossale che mi recassi dallo Stato a registrare un contratto e mi dovessi recare di nuovo dallo Stato per dire chi c'era dentro. Era una situazione ridondante visti anche i tempi in cui viviamo: nel mondo dell'informazione dove tutto viaggia alla velocità della luce. 

Quindi... Tutto tranquillo? Neanche per idea. 

Al punto 4 dell'art. 2 del recente D.L. 79/2012 si dice che quanto stabilito sopra non vale per chi cede in locazione o in comodato a stranieri (extracomunitari) o apolidi, per i quali vale ancora la vecchia procedura del D.L. N° 286/98 che all'art. 7 recita: “1. Chiunque, a qualsiasi titolo, alloggia, ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. 
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.” 

Quindi  informarsi bene sulle procedure che vi dicono in Questura o all'Agenzia delle Entrate. A me, sia in Questura, sia all'Agenzia delle Entrate, hanno detto che vale per chiunque, e che quindi basta la registrazione. Ma la norma sembra essere chiara e dice tutt'altro! 

Un tale una volta disse: “Se sto sbagliato dimmi dov'è l'errore!” Due Istituzioni mi dicono una cosa e anche su internet gira la stessa cosa, ma il D.L. 79/2012 al punto 4 dell'art. 2 (che a mio parere è chiaro) ne dice un'altra: per gli extracomunitari ci si dovrebbe comportare come ci si è comportati fino ad ora..... Se sto sbagliando ditemi dov'è l'errore!

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