Il
decreto sviluppo introduce la possibilità di portare in detrazione dall'IRPEF il 50%
delle spese per interventi di ristrutturazione con un tetto di 96.000
€ per
le spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del
decreto legge n. 83/2012, al 30 giugno 2013. Si innalza così sia la
percentuale di detrazione dal 36% precedente al 50% attuale, sia il
tetto di spesa massima su cui calcolare la detrazione e cioè dai
48mila € precedenti ai 96mila attuali.
Che
cosa riguardano:
I
lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli
elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr6 giugno 2001, n. 380 - pdf e
successive modificazioni.
In
particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per
eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di
restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione
edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli
interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione
Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
La
detrazione spetta, inoltre, per:
- l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)
- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
- l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
- le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale - danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).
Dopo
il 30 giugno 2013 le detrazioni ritorneranno ad essere calcolate
secondo il 36% su un tetto di spesa di 48mila €
Chi
può usufruirne:
Possono
beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari ma anche i
titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i
lavori e che ne sostengono le spese. In particolare, hanno diritto
alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La
detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo
grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o
detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i
bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se
le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile
e non al familiare che beneficia della detrazione.
La
condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento
dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per
coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati
interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del
"bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non
intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha
diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio,
soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Fonte
: www.agenziaentrate.it
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