Come ho scritto in altri articoli, un contratto di locazione che non abbia data certa (la data certa può essere attribuita con la data di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate) anteriore al pignoramento o che non sia stato autorizzato dal giudice dell'esecuzione, non è opponibile all'acquirente all'asta.
Ciò significa che eventuali rinnovi nonché la continuazione stessa del rapporto locatizio dopo l'aggiudicazione non sono un obbligo per l'aggiudicatario.
Altro conto è se c'è data certa anteriore alla data di pignoramento oppure se la locazione o il rinnovo sono stati autorizzati dal giudice. In questo caso l'aggiudicatario subentra negli obblighi del precedente proprietario, e dovrà continuare il rapporto di locazione.
I successivi rinnovi dopo la data del pignoramento e prima dell'aggiudicazione dovranno essere autorizzati dal giudice (art. 560, comma 2, c.p.c.); un rinnovo tacito con silenzio del proprietario esecutato o per omessa disdetta , in questa fase, non sarebbe quindi opponibile all'aggiudicatario.
Nei casi in cui il contratto di locazione non è opponibile all'aggiudicatario il giudice costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, nell'interesse dell'aggiudicatario.
Sarà il custode giudiziario ad avere l'obbligo di adoperarsi per il rilascio dell'immobile, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, salvo che l'aggiudicatario non lo esoneri dal farlo.
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