martedì 22 febbraio 2011

Calcolo valore catastale immobile

In questo articolo ci focalizzeremo su come calcolare il valore catastale di un immobile ai fini della tassazione di un'ipotetica compravendita tra privati.
Infatti quando si acquista una casa e la compravendita avviene tra privati, è consentito al compratore, sotto sua espressa richiesta in sede di rogito, di avvalersi della tassazione sul valore catastale dell'immobile anziché sul prezzo di acquisto che di norma è molto superiore.
Il valore catastale detto anche pezzo valore si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rilevabile da una semplice e gratuita visura catastale) per dei coefficienti correttivi che sono:
-115,5 per la prima casa
-126 per la seconda casa e per i fabbricati appartenenti ai gruppi A e C esclusi A10 e C1
-176,4 per i fabbricati del gruppo B
-63 per i fabbricati A10 e D
-42,84 per i fabbricati del gruppo C1 e E
-112,5 per i terreni non edificabili
La legge finanziaria per il 2006 ha previsto il vantaggio di prendere il valore catastale come base imponibile per le compravendite di immobili tra privati.
Nell'ipotesi di acquisto prima casa si pagherà il 3% di imposta di registro sul valore catastale calcolato come detto sopra, moltiplicando la rendita catastale x 115,5. Inoltre si pagherà 168 € di imposta ipotecaria e 168 € di imposta catastale
Nell'ipotesi di acquisto non in prima casa si pagherà il 7% di imposta di registro sul valore catastale calcolato come detto sopra, moltiplicando la rendita catastale x 126. Inoltre si pagherà il 2% di imposta ipotecaria sempre calcolato sul valore catastale (quindi rendita catastale moltiplicata per 126) e l'1% € di imposta catastale calcolata anch'essa sul valore catastale
ATTENZIONE!
Soltanto però le compravendite effettuate tra privati aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine), si può assumere come base imponibile il valore catastale.
Per tutte le altre compravendite in cui una delle parti non è un privato o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.
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