Con la legge n° 257 del 27 marzo 1992 viene vietata l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.
Purtroppo tale legge non prevede che il comune e l'Asl siano tenuti ad effettuare sopralluoghi negli edifici privati, tra i quali i condomini, per la prevenzione del rischio amianto, che come è noto da anni, qualora l'ondulato in eternit messo a copertura di un tetto, tanto per fare un esempio, versasse in pessime condizioni di manutenzione, potrebbe essere assai dannoso per la salute dei cittadini.
Purtroppo anche il decreto del 14-12-2004 del ministero della salute pubblicato sulla G. U. n° 31 del 8-2-2005, pur vietando la messa in opera di prodotti in amianto che non era vietata dalla legge n° 275 del 1992, non vieta l'uso dei prodotti contenenti le fibre di amianto che sono gia' installati o in servizio prima della data di entrata in vigore di tale decreto e ne autorizza l'utilizzo fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile.
Così chi è tenuto a vigilare e prevenire il rischio amianto? Nelle singole abitazioni il proprietario.
E nei condomini? Nei condomini il compito spetta all'amministratore, il quale dovrà rivolgersi a un tecnico abilitato o ad un'impresa abilitata ai sensi della legge 257/92 al fine di valutare il rischio per la salute e l'eventuale smaltimento dell'amianto.
E quando il rischio amianto viene dal vicino?
Quando l'amianto è istallato nella proprietà del vicino si può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale ai sensi dell'art. 696 del codice di procedura civile.
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