La legge n° 94 del 15 luglio 2009 che con l'art. 1 modifica l'art. 12 comma 5 bis del Dlgs. Del 25 luglio 1998 mette in evidenza il fatto che, in caso di locazione a cittadini stranieri, va posta molta attenzione al titolo di soggiorno valido al momento della stipula e al momento del rinnovo del contratto, infatti la legge recita: “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero, che sia privo del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile, ovvero l'applicazione su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p., anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.”
La confusione può sorgere al momento in cui all'inquilino scada il permesso di soggiorno e non gli venga rinnovato con contratto di locazione ancora in essere. A quel punto cosa fare?
Per evitare ciò si potrebbe fare un contratto transitorio che scada con lo scadere del permesso di soggiorno. Però, altra domanda: la transitorietà del contratto può essere legata alla scadenza del permesso di soggiorno? O andrebbe legiferato in merito dando la possibilità di stipulare dei contratti di locazione su misura per tali esigenze?
Purtroppo leggi confuse e non chiare generano confusione ed incertezza. Immaginatevi che complicazioni i poveri proprietari di casa e gli stessi immigrati possono incontrare per leggi non chiare!
Ribadiso nuovamente che servirebbero nuove leggi in materia di locazioni (non solo per locazioni a stranieri). Questo è un mercato che chiede spazio e una nuova regolamentazione chiara e snella sia per proprietari che per inquilini!
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