sabato 3 ottobre 2009

Successione nel contratto di locazione ad uso abitativo

In un contratto di locazione hanno diritto a succedere al contratto ai sensi dell'art. 6 della legge 392 del 1978 e della sentenza n° 404 del 1988 della Corte Costituzionale:

1) il coniuge e il convivente more uxorio, gli eredi, i parenti e gli affini abitualmente conviventi (Successione nel caso di morte del conduttore);

2) il convivente qualora il conduttore abbia cessato la convivenza (Successione nel caso di convivenza more uxorio con prole naturale);

3) il coniuge se tra i due si sia così convenuto (Successione nel caso di separazione consensuale, di nullità matrimoniale o di separazione di fatto);

4) il coniuge se il diritto di abitare la casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo (Successione nel caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili).

Nel caso di morte dell'inquilino, qualora gli eredi non siano con esso conviventi e non abbiano intenzione di proseguire il rapporto locativo, trova applicazione l'articolo 1614 del codice civile che recita: “se il contratto di locazione deve ancora durare più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta con preavviso non inferiore a tre mesi”.

La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo è a volte un problema delicato..... sapere quali sono i propri diritti può salvare dalla brutta sorpresa di ritrovarsi senza casa!


5 commenti:

  1. Ciao. Secondo te se quando si sta stipulando un contratto di locazione e si sa già che è molto probabile che una delle due parti venga a mancare prima della conclusione del contratto (ad esempio quando il locatore è molto anziano), si può includere nel testo del contratto qualche articolo specifico per "gestire" la situazione? Ad esempio di può mettere che alla morte del locatore il contratto si concluda e che poi sia l'erede del locatore a decidere se stabilire un nuovo contratto oppure chiedere la liberazione dell'immobile?

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    1. Ho capito. Ti ringrazio per la risposta. Posso chiederti se la stessa cosa vale anche nel caso di morte del conduttore? Te lo chiedo perchè dovrei fare un contratto dove il conduttore è una singola persona che andrebbe a vivere da sola nell'appartamento locato. Mi ha detto che si è ormai separato dai parenti rimasti (che tra l'altro vivono lontani) e quindi non vorrebbe che alla sua morte i parenti (coniuge e figli) avessero degli oneri da sostenere perchè obbligati a proseguire la locazione. Questo conduttore vorrebbe sottoscrivere un contratto che, in caso di sua morte, si "spenga" con lui. Ai qualche suggerimento a tale riguardo? C?è una qualche dicitura/articolo che si può inserire nel contratto?

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  2. Nel caso di morte dell'inquilino, qualora gli eredi non siano con esso conviventi e non abbiano intenzione di proseguire il rapporto locativo, trova applicazione l'articolo 1614 del codice civile che recita: “se il contratto di locazione deve ancora durare più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta con preavviso non inferiore a tre mesi”

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    1. Il che significa che se, all'atto della morte dell'inquilino, mancano meno di 12 mesi gli eredi NON conviventi dell'inquilino sono obbligati a proseguire con il pagamento del canone di locazione?

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