venerdì 11 settembre 2009

Condizione sospensiva e provvigione del mediatore.

In alcuni casi i contratti stipulati per l'acquisto di un immobile sono sottoposti a condizione sospensiva. Ma cosa è? E l'agente immobiliare che ha mediato la compravendita quando matura il suo diritto alla provvigione?

La condizione sospensiva è un evento futuro ed incerto che viene di comune accordo menzionato dalle parti nei preliminari di vendita o nelle proposte di acquisto, al verificarsi del quale il contratto comincia a produrre i suoi effetti.

Difronte a tale situazione il mediatore, come recita l'articolo 1757 del c.c. ha diritto alla provvigione solo al momento in cui si verifica la condizione. Infatti come è noto al mediatore spetta la provvigione quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento, ma in caso di condizione sospensiva gli effetti del preliminare sono sospesi e tale accordo si intenderà raggiunto solo al momento del verificarsi della condizione, solo a quel punto si potrà parlare di affare concluso.

Esempi di condizione sospensiva:
-Compro l'immobile se mi concedono il mutuo
-ti vendo l'immobile in qualità di tutore se il giudice autorizza la vendita per mio figlio interdetto
ecc..


6 commenti:

  1. Poichè non mi risulta che la concessione del mutuo possa dedursi quale condizione sospensiva:
    c'è qualche sentenza che afferma questo?

    RispondiElimina
  2. Si ha una condizione sospensiva quando gli effetti derivanti dalla volontà delle parti non si producono immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa (evento futuro e incerto) si verifica.

    In questi termini se il preliminare di vendita è, per esempio, condizionato alla delibera di un mutuo che l'acquirente intende accendere per l'acquisto di un immobile, tale contratto comincerà a produrre effetti obbligatori tra le parti (acquirente e venditore) solamente al verificarsi di tale evento, cioè la delibera del mutuo da parte della banca.

    Purtroppo non sono riuscito a trovare sentenze in merito al fine di fugare le tue perplessità.
    Qualora riuscissi a trovarle le pubblicherò!

    RispondiElimina
  3. Non servono le sentenze. Ogni condizione sospensiva concordata e inserita nel contratto è valida, a meno che non sia illegale, contro il buon costume... o che sia l'esecuzione stessa del contratto (nel qual caso si ha inadempimento).

    RispondiElimina
  4. ma è condizione sospensiva indicare nella proposta irrevocabile "la restante parte verrà versata al momento del rogito con un intervento dell' ente finanziatore scelto dal proponente venditore" ?

    RispondiElimina
  5. Io credo che il verificarsi della condizione sospensiva impedisca alla parte non inadempiente di chiedere coattivamente l'esecuzione del contratto, ma la somma data a titolo di caparra confirmatoria va da questi trattenuta.
    che ne pensate?

    RispondiElimina
  6. una volta che si verifica la condizione, il contratto produce effetti tra le parti e quindi la parte non inadempiente può chiedere l'esecuzione del contratto. Per quanto riguarda la caparra andrà riscossa al momento del verificarsi della condizione e potrà essere trattenuta se l'acquirente si rende inadempiente. Se l'inadempiente è il venditore, questo dovrà elargire al compratore il doppio della caparra da lui riscossa

    RispondiElimina