Dal 25 luglio, con decreto del 26 giugno 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 2009, gli immobili che vengono venduti dovranno essere dotati di certificazione energetica secondo le linee guida riportate su tale decreto.
I casi in cui è prevista la certificazione sono quelli di vendita dell'immobile, di nuova costruzione, ristrutturazioni totali, richiesta di detrazione del 55% per la riqualificazione energetica dell'edificio e per la sottoscrizione da parte del condominio di un contratto di servizio energia.
La certificazione energetica va allegata al rogito nelle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni i Notai possono rifiutarsi di rogitare in assenza dell' ACE. In Lombardia, Piemonte e Toscana sono inoltre previste sanzioni amministrative.
Nelle altre regioni la certificazione energetica va comunque fatta, ma è da sottolineare la mancanza di sanzioni e la possibilità del venditore di trasmettere alla regione o provincia autonoma la dichiarazione che il suo immobile è in classe G (la peggiore visto che vanno dalla A+ alla G). Quest'ultimo punto eviterà le spese per la certificazione, ma è da sconsigliare quando alla casa potrebbe essere assegnata una classe di gran lunga superiore, in quanto l'immobile acquisterà valore da una classe energetica alta perché più appetibile sul mercato.
Gli attestati di certificazione energetica hanno una validità di 10 anni e tale validità non viene meno con l'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto del 26 giugno 2009 e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori sevizi come: la climatizzazione e l'illuminazione.
La certificazione andrà aggiornata ogni qualvolta l'edificio subisca:
-interventi di miglioramento o riqualificazione energetica di almeno il 25% della superficie esterna dell'edificio.
-ad ogni intervento che migliori il rendimento energetico dell'edificio come nel caso di istallazione di pannelli solari o fotovoltaici.
La certificazione, in fine, scadrà il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per i controlli sul rendimento e la manutenzione degli impianti
Nella certificazione comparirà anche la capacità raffrescante delle strutture (pavimenti, infissi, pareti, tetti) con una classificazione particolare (dalla I alla VI classe).
Infine c'è da sottolineare ancora un pò di confusione sulle figure professionali che potranno redigere la certificazione, ma sicuramnte ben presto sarà fatta chiarezza, anche se molto probilmente saranno le stesse figure professionali che redigenvano l'attestato di qualificazione energetica necessario per la detrazione del 55% per le opere di riqualificazione energetica.
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