giovedì 2 luglio 2009

Certificazione energetica = "Certificazione di civiltà"

Dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili, per essere trasferiti a titolo oneroso (vendite e affitti) dovranno essere provvisti di certificazione energetica.
Prima di addentrarmi nei meandri della normativa, non trovo miglior modo per introdurre l'argomento che citare orgogliosamente alcune righe tratte dalla guida: "Certificazione Energetica" edita dalla FIAIP(federazione italiana agenti immobiliari professionali) alla quale io appartengo.
"Le costruzioni, (a differenza per es. delle automobili) sono ferme all’età della pietra, e non è un eufemismo, contribuiscono all’inquinamento complessivo per il 40% circa del totale.
La certificazione energetica degli edifici è un segno di una nuova civiltà che avanza.
La Certificazione Energetica degli edifici è un documento che permette all’utente finale di conoscere quali saranno i consumi energetici della casa, con la rilevante incidenza che questi hanno nel costo di gestione della stessa.
Dare agli utenti, siano essi proprietari o affittuari una maggiore consapevolezza sui consumi, sugli sprechi, sulle possibilità nel tempo di pagare i meno sia in termini monetari che in termini di inquinamento dell’aria deve diventare un dovere
di tutti gli operatori del settore specie nel momento in cui sono a diretto contatto con le famiglie, soprattutto nel momento in cui queste affrontano un impegno enorme, quello dell’acquisto della propria casa, investendo un capitale che magari pagheranno in 20 o 30 anni!
Andiamo finalmente verso la cultura della responsabilità e della consapevolezza dei problemi personali e sociali perché l’inquinamento provocato dalle nostre attuali abitazioni ricade direttamente sulla nostra salute e su quella dei nostri figli.
E’ una questione culturale profonda."
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Fatto questo cappello introduttivo, motivante e propositivo, andiamo ad analizzare la normativa: secondo l’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005, dal primo luglio per vendere, trasferire o affittare a titolo oneroso una casa tra privati serve il certificato energetico. Il Consiglio nazionale del notariato, in una sua nota, precisa che la mancanza di questo documento, se non ci sono state ristrutturazioni realizzate in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005, o in caso di nuova costruzione, non ha di fatto alcuna rilevanza.
In tutti gli altri casi e’, quindi, sufficiente che il notaio informi le parti e che venditore e acquirente siano d’accordo nell'escluderlo per non incorrere in eventuali problemi. Oppure si può anche prevedere che l'obbligo di fornire l'abitazione del certificato di certificazione energetica (che in mancanza di specifiche direttive è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica)venga trasferito dal venditore o costruttore all'acquirente tramite specifici accordi tra le parti, in quanto l'attestato di qualificazione energetica può essere corredato all'immobile anche dopo l'acquisto. Quindi l'eventuale mancanza, presi eventuali accordi, non osta il trasferimento di proprietà.
L'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella di cui all'art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 co. 1) l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
Concludo dicendo che tale normativa non deve essere presa come una palla al piede, nonostante alcuni nodi che presenta, ma deve essere invece presa come un incoraggiamento a migliorare i nostri stili di vita, con un occhio alla qualità costruttiva, al risparmio energetico e alla qualità e alla salubrità dello straordinario mondo in cui viviamo e del quale spesso ci dimentichiamo.
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