sabato 10 dicembre 2016

TARDIVA PROROGA E RISOLUZIONE CEDOLARE SECCA


tardiva proroga e risoluzione cedolare secca


Attenzione!! Aggiornamenti 2019 vedi qui

Novità nel mondo delle locazioni: nuove procedure e sanzioni in caso di tardiva comunicazione della proroga e della risoluzione di un contratto di locazione in cedolare secca.

Nell'ipotesi in cui si sia optato per la cedolare secca, l'art. 7quater punto 24 del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, mette la parola fine all'annosa questione che creava la dimenticanza della proroga entro i 30 giorni dalla scadenza della prima tranche dell'affitto. Infatti se vi era una dimenticanza della proroga con nuova richiesta del regime sostitutivo (cedolare secca) era possibile sanarla attraverso la remissione in bonis ma solo sotto determinate condizioni e con un esborso economico non indifferente (258€), altrimenti si sarebbe decaduti dal regime sostitutivo della cedolare secca.

Oggi le sanzioni per mancata proroga con cedolare secca, ma anche per mancata risoluzione con cedolare secca entro i 30 giorni previsti si pagherà:

  • 50 € entro 30 giorni calcolati a partire dopo ultimo dei 30 giorni concessi per presentare la proroga o la risoluzione
  • 100€ oltre i 30 giorni calcolati a partire dopo ultimo dei 30 giorni concessi per presentare la proroga o la risoluzione
Si pagherà con F24 elide in banca o alla posta con codice 1509 (pagamento tardivi adempimenti successivi) e successiva presentazione modello RLI allegato alla ricevuta del versamento presso l'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto entro 20 giorni dal versamento. Il tutto può anche essere spedito tramite posta raccomandata o pec sempre agli indirizzi dell'ufficio dove è stato originariamente registrato il contratto. Non dovrà essere pagato null'altro, quindi: né imposta (essendo in cedolare secca ovviamente) né interessi.

Si potrà pagare e inviare il tutto anche telematicamente attraverso un professionista abilitato (per esempio: Agente Immobiliare) come se si trattasse di una normale proroga o una normale risoluzione.

Riporto qui di seguito il testo dell'art. 7quater punto 24 D.L. 193/2016 (in vigore dal 3.12.2016)
"...La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione e' presentata con ritardo non superiore a trenta giorni."

Da oggi sarà più facile ottemperare dopo eventuali dimenticanze di proroga e risoluzione in cedolare senza dover decadere dalle agevolazioni del regime sostitutivo


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