In questo post andremo a vedere quali sono gli obblighi e le sanzioni per l'agente immobiliare nei contratti di locazione.
Partiamo subito con l'elencazione degli obblighi e delle sanzioni arricchita con riferimenti normativi:
- Obbligo di registrazione dei contratti di locazione e del versamento della relativa imposta di registro.
(art. 10 comma 3bis D.P.R. 131/1986: "Sono obbligati alla registrazione …… gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.")
- Obbligo di registrazione dei contratti di locazione e del versamento della relativa imposta di registro in via telematica.
(art. 5 comma 3bis D.P.R. 404/2001: "Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131")
- Obbligo decennale di conservazione della documentazione: contratto, ricevute di registrazione/adempimenti successivi, ricevuta versamento imposte
(art. 23 comma 3 D.M. 31 luglio 1998: "Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i
contratti unitamente alle ricevute di cui all'art. 22, commi 4, 5 e 6 anche
al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate")
- Obbligo di rilascio ai contraenti della dichiarazione di impegno alla presentazione telematica (RLI) e delle ricevute di registrazione, adempimenti successivi e pagamento imposte
(art. 23 comma 2 D.M. 31 luglio 1998: "I soggetti, di cui all'art. 15, sono tenuti a rilasciare agli utenti
che hanno conferito loro l'incarico di provvedere agli adempimenti previsti
dal presente capo:
a) una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione ovvero
alla esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni per le
annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle
risoluzioni;
b) due copie delle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e 5;
c) una copia della ricevuta di cui all'art. 22, comma 6")
- Sanzione da 516 a 5.160 € per omessa o tardiva registrazione per i contratti per i quali si è assunto l'obbligo di registrali.
(art. 7bis commi 1 e 1bis D.L. 241/1997: "La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998,... in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere")
Ti è piaciuto o ti è stato utile questo articolo? Lascia un commento ora!
Share|
Nessun commento:
Posta un commento