giovedì 13 agosto 2009

Condominio: cos'è e quali sono i suoi organi

Il condominio è sicuramente il caso più particolare e più complesso di comunione.
Il singolo condomino è contemporaneamente sia proprietario esclusivo del suo appartamento, sia comproprietario di parti condominiali quali scale, suolo su cui si erge l'edificio, fondamenta, portoni d'ingresso, lastrici solari ecc... (art 1117 del Codice Civile).

Gli organi del condominio sono:
1) l'assemblea dei condomini: essa rappresenta l'organo deliberativo del condomino.
La volontà comune dei condomini si esplica con le delibere assembleari, che per poter esser valide devono sussistere le seguenti condizioni:
-tutti i condomini devono essere invitati a partecipare (art 1136 C.C.).
-l'assemblea deve essere costituita da tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (art 1136 C.C.).
-le deliberazioni devono rappresentare la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art 1136 C.C.)

2) l'amministratore: è l'organo esecutivo. E' obbligatorio quando i condomini sono più di 4. Esso dura in carica 1 anno e può essere revocato in qualsiasi momento (art 1129 C.C.).

Altro...
Il regolamento di condominio: è necessario quando i condomini sono più di dieci. Viene deliberato dall'assemblea a maggioranza e con almeno la metà del valore dell'edificio (art 1137 C.C.).
Esso può essere assembleare se costituito come sopra, contrattuale se sottoscritto da ciascun condomino al momento del rogito di acquisto, che nella maggioranza dei casi viene predisposto dal costruttore dell'edificio condominiale e sottoposto agli acquirenti.
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