L’aggiornamento istat per locazioni residenziali è di libera determinazione per i contratti cosiddetti liberi, cioè dove la determinazione del canone di locazione è liberamente concordato dalle parti e della durata di quattro anni rinnovabili per ulteriori quattro anni (i cosiddetti 4+4).
E' bene mettere in evidenza che l’art. 14 della legge 431/1998 ha abrogato l’articolo 24 della legge 392/1978 che prevedeva l’aggiornamento per locazioni residenziali pari al 75% istat. Ad oggi si può arrivare, per libera determinazione delle parti, anche al 100% istat, o prendere altro indice di riferimento, o addirittura determinare l’aggiornamento annuale del canone in maniera autonoma, purché tutto ciò abbia forma scritta.
Per i contratti a canone convenzionato l’aggiornamento istat per locazioni residenziali rimane fissato al 75% della variazione istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’inadempimento della corresponsione dell’aggiornamento pattuito, che di norma avviene ogni anno e senza obbligo da parte del locatore di richiesta con lettera raccomandata, può portare se protratto per lungo tempo alla risoluzione del contratto.
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