Con la circolare 9/E del 13 Aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate viene a
chiarire la sospensione
dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni
“prima
casa”.
In buona sostanza, ai sensi dell'art. 24 del decreto legge “Liquidità” (D.L.n.23/2020) vengono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i seguenti termini e inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 1, lettera a, DPR 131/86);
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4, DPR 131/86);
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”(art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4bis, DPR 131/86).
- il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art. 7 commi 1 e 2 legge 448/1998).
Non è sospeso:
- il termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis DPR 131/1986, in quanto sarebbe di aggravio al contribuente e quindi fuori dalla ratio agevolativa del DL Liquidita.
In particolare si cita testualmente la circolare 9/E del 13 aprile 2020:
"8.1
Ambito applicativo
La
norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima
casa”, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite
immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini2
per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del
beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito
d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini
sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
-
il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 1, lettera a, DPR 131/86);
-
il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4, DPR 131/86);
-
il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”(art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4bis, DPR 131/86).
È
inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione
dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito
per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del
riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un
credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o
dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al
precedente acquisto agevolato (art. 7 commi 1 e 2 legge 448/1998).
8.2
Risposte a quesiti
8.2.1
QUESITO: Sospensione del termine quinquennale
L’articolo
24 del Decreto prevede una sospensione dei termini previsti dalla
nota II-bis,
dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131. Tale sospensione trova applicazione anche con
riferimento al termine quinquennale per la decadenza
dall’agevolazione (previsto per il caso dell’alienazione
infraquinquennale)?
RISPOSTA
L’art.
24 del Decreto prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota
II-bis
dell’articolo1,
della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo
scopo di evitare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in
considerazione delle difficoltà nella conclusione delle
compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute
all’emergenza epidemiologica.
Si
tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente,
evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla
nota II-bis
per
non incorrere nella decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Tale
finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame
non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione
in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis.
Una
diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la
ratio
della
norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che
vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza
dall’agevolazione fruita."
Chi ha letto questo articolo ha letto anche:
Share|
Nessun commento:
Posta un commento