martedì 20 febbraio 2018

Vidimazione e Agevolazioni Contratti di Locazione a Canone Cordato


Il Decreto interministeriale del 16/01/2017 - Min. Infrastrutture e Trasporti apporta una importante novità per i contratti a canone concordato, ossia la vidimazione dei contratti al fine di rientrare nelle agevolazioni fiscali.

Ricordiamo le seguenti agevolazioni fiscali per i contratti a canone concordato: 

  1. Cedolare secca al 10% per il bienno 2018-2019 e del 15% dal 2020 in poi
  2. Imu e Tasi ridotte del 25% 

Al punto 8 dell'art. 1 il decreto sopra menzionato recita: "Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità
di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali."

Tutto rimane invariato per i vecchi accordi territoriali. Quando questi verranno sostituiti, i nuovi accordi dovranno prevedere quanto dettato al punto 8.

Quindi:

  • Assistenza non obbligatoria nella stesura del contratto e nella determinazione del canonedelle organizzazioni dei proprietari e/o degli inquilini (es. Confedilizia, Uppi, Confabitare, Sunia, Unione Inquilini ecc...) .
  • Vidimazione Obbligatoria del contratto da parte di almeno una organizzazione dei proprietari e/o degli inquilini firmataria dell'accordo.

L'obbligatorietà della attestazione  dei contratti a canone concordato comporta l'idoneità del contratto alle agevolazioni fiscali di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati. In buona sostanza: niente vidimazione niente agevolazioni. Questo viene anche stabilito dalla risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti all'interpello di Confabitare, risposta che riportiamo integralmente: 
Per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l'obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali.
Ne consegue l'obbligo per i contraenti di acquisire l'attestazione in argomento, anche per poter dimostrare all'Agenzia delle entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate.vedi qui risposta 

La risposta del Ministero non lascia più spazio ad interpretazioni, anche se una norma del genere lascia l'amaro in bocca: più spese per i contraenti che dovranno pagare l'obolo alle associazioni, più burocrazia e adempimenti per gli operatori del settore quali agenti immobiliari, nessuna certezza per Comuni e Stato sulla correttezza dei contratti (infatti le attestazioni delle associazioni vengono fatte sulla base delle dichiarazioni delle parti contraenti: locatore e inquilino), nessuna figura specifica con competenze chiare che la norma detta come attestatore e ci sarebbe molto altro da dire ma è meglio finirla qui...

Aggiornamenti e Approfondimenti:
Agenzia Entrate: Attestazione Contratti a Canone Concordato


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