dichiarazione di conformità impianti |
In questo post tratteremo la
certificazione di conformità degli impianti nelle trattative di
compravendita immobiliare.
Quello della rispondenza a norma degli
impianti è un argomento da tenere presente quando ci si accinge a
vendere o comprare casa.
Sotto questo aspetto non dovrebbero
presentare problemi abitazioni di nuova costruzione o comunque usati
molto recenti.
É invece bene chiarire l'argomento tra
acquirente e venditore nelle vendite di abitazioni con qualche anno.
Come
citato dalla guida “acquisto certificato” edita dal Notariato “La
conformità degli impianti alla normativa di sicurezza se da un lato
non incide sulla commerciabilità giuridica di un fabbricato,
dall'altro, costituendo il presupposto per l’utilizzabilità
degli impianti del fabbricato stesso incide – come il certificato
di agibilità – in maniera rilevante sulla sua commerciabilità
economica. Il venditore è infatti tenuto a garantire che il bene non
presenti vizi ed è quindi tenuto, in particolare, a garantire che
gli impianti siano conformi alle norme in materia di sicurezza; il
venditore potrà pertanto essere chiamato a rispondere dei danni
subiti dall'acquirente a causa della non conformità alle norme di
sicurezza degli impianti in dotazione dell’immobile venduto”
Gli accordi vanno
presi da subito, fin dal preliminare, il giorno del rogito di
compravendita potrebbe essere troppo tardi, nell'interesse di
entrambe le parti:
- Il venditore ha l'interesse di non vedersi coinvolto in azioni del tipo: scioglimento del preliminare con restituzione del doppio della caparra o riduzione del prezzo o risarcimento del danno.
- L'acquirente dal canto suo è interessato a saper ciò che realmente sta comprando, regolandosi di conseguenza.
Si possono avere
diversi casi:
- gli impianti sono conformi: la conformità è attestata dal certificato di conformità rilasciato all'epoca della loro installazione (si verifica la conformità con riferimento alla normativa esistente all'epoca di realizzazione)
- gli impianti non sono conformi o non si conosce la loro conformità: a questo punto acquirente e venditore dovranno stabilire (fin dal preliminare) su chi ricadrà l'onere di verifica e messa a norma. L'acquirente potrà anche accettare di acquistare l'immobile senza impianti conformi, ma dovrà essere adeguatamente specificato nel preliminare
Nel caso non si
disponga di certificato di conformità, non è detto che gli impianti
non siano conformi. Perciò, verificata la loro conformità tramite
un tecnico abilitato, esso potrà rilasciare non il certificato di
conformità che rilascia il tecnico posa in opera l'impianto alla
fine del lavoro, ma il certificato di rispondenza a norma degli
impianti secondo la normativa vigente nel periodo della loro
installazione.
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