E’
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U.n. 262 dell’11.11.2014)
la legge di conversione (L.n.164/2014) del D.L.n.133/2014 (Decreto
“Sblocca Italia”) in vigore da ieri.
Andiamo
a vedere le novità per il settore immobiliare:
1)
art. 18 del decreto (liberalizzazione del mercato delle
grandi locazioni commerciali):
1.
All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente:
"In
deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito
un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a
locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento
regionale o comunale, e' facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.
2)
art. 19 del decreto (esenzione imposta di bollo e registro riduzione
dei canoni di locazione):
1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo. 1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto e' facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria)) 3) art. 21 del decreto (incentivazione per investimenti in locazione) Riassumendo i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali, cioè la deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime) sono:
- acquisto dell’immobile nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017
- acquirente persona fisica non esercente attività commerciale
- immobile a destinazione residenziale ad esclusione delle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli di eminenti pregi artistici o storici
- di nuova costruzione invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 novembre 2014) o che sia oggetto di interventi di ristrutturazione/risanamento conservativo e che non si trovi nelle zone agricole
- di classe energetica A e B
- destinato, entro 6 mesi dall'acquisto, alla locazione per almeno otto anni continuativi
- il canone di locazione fissato entro parametri definiti (non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale)
- non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e conduttore
E' inoltre possibile concederlo in usufrutto a soggetti che operano nel settore dell’alloggio sociale a patto che venga mantenuto il vincolo alla locazione con i parametri sopra indicati.
3)
art. 23 del decreto (rent to buy)
1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. 1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito)). 2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile e' elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. 4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento. 5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non e' stato diversamente convenuto nel contratto. 6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, ((terzo comma)), lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.". 8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e' subordinata al positivo perfezionamento ((del procedimento)) di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui e' data comunicazione nella gazzetta ufficiale.Share|
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