In merito alla registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione, quando il locatore decide di concedere una riduzione del canone di locazione inizialmente pattuito, e il contratto è ancora in essere, per la registrazione dell’atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo non sono più dovute l’imposta di registro (67 euro) e l’imposta di bollo (16 euro per ogni 100 righe o ogni 4 pagine di contratto).
Questa agevolazione è stata introdotta dal Dl n. 133 del 12 settembre 2014, in vigore dal 13
settembre 2014 e attualmente in fase di conversione in legge.
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19 del DL sopra enunciato:
Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione
"1. la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo."
Si precisa che tale registrazione non era obbligatoria, ma se effettuata prima dell'entrata in vigore di tale norma, era assoggettata ad imposta di registro e di bollo.
Rimane tutt'ora non obbligatoria, ma fortemente consigliata in quanto l'amministrazione finanziaria può essere informata e aver data certa della riduzione del canone solo attraverso apposita registrazione.
Il Decreto sbocca Italia ha anche introdotto la facoltà dei Comuni di riconoscere un’aliquota IMU ridotta nel caso in cui il canone di locazione venga abbassato a seguito di richiesta motivata del conduttore. Cosa che la stragrande maggioranza dei comuni sicuramente non farà.
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