Dal 1° gennaio 2014 cambia la
tassazione nelle compravendite immobiliari.
In questo post tratteremo i casi di compravendita di
abitazioni:
Hp. 1 tassazione vendita non in regime prima casa
VENDITORE
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IVA
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REGISTRO
|
IPOTECARIA
|
CATASTALE
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Privato |
No
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9%
con min. di 1.000 €
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50 €
|
50 €
|
impresa “non costruttrice” e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione
oppure
impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione deilavori |
No
**
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9%
con min. di 1.000 €
|
50 €
|
50 €
|
impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata |
10%
*
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200 €
|
200 €
|
200€
|
*22% se l'immobile ha caratteristiche di lusso come previsto dal Decreto del 2 agosto 1969 (per le vendite soggette ad iva si prende la vecchia normativa del '69)
** dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012), invece del regime naturale dell’esenzione, le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate, oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate a Iva (10% ol al 22% se l'immobile è accatastato A/1, A/8, A/9) se il cedente opta nell'atto di vendita per il regime dell’imponibilità (art. 10 comma 8-bis D.P.R. 633/72). In caso di opzione e applicazione dell’Iva, le imposte di registro e quelle ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Hp. 2 tassazione vendita in regime prima casa (vedi requisiti prima casa)
VENDITORE
|
IVA
|
REGISTRO
|
IPOTECARIA
|
CATASTALE
|
Privato |
No
|
2%
con min. di 1.000 €
|
50 €
|
50 €
|
impresa “non costruttrice” e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione
oppure
impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione deilavori |
No
**
|
2%
con min. di 1.000 €
|
50 €
|
50 €
|
impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata |
4%
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200 €
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200 €
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200€
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Se l'immobile è accatastato A/1, A/8, A/9 non si può usufruire delle agevolazioni prima casa se la vendita è soggetta ad imposta di registro (per le case di lusso non si prende più come riferimento il Decreto del 2 agosto 1969 qualora l'atto sia soggetto ad imposta di registro)
** dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012), invece del regime naturale dell’esenzione, le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate, oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate a Iva (4%) se il cedente opta nell'atto di vendita per il regime dell’imponibilità (art. 10 comma 8-bis D.P.R. 633/72). In caso di opzione e applicazione dell’Iva, le imposte di registro e quelle ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Si ricorda inoltre che, in caso di compravendita immobiliare, qualora l'immobile fosse accatastato A/1, A/8, A/9 non è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa nelle vendite soggette ad imposta di registro e si ricadrebbe nella tassazione della prima tabella. Mentre nelle vendite soggette ad iva non si può usufruire degli sgravi prima casa se si acquista un immobile di lusso secondo i criteri dettati dal DM del 1969 e si ricade nella tassazione della prima tabella.
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