martedì 3 dicembre 2013

RIDUZIONE CANONE LOCAZIONE


Post aggiornato al 12 novembre 2014
La riduzione del canone di locazione va registrata? Se si qual'è la procedura? Quanto si deve pagare?

Di questi tempi, in alcuni casi, il proprietario che ha affittato il proprio immobile ad un inquilino che ha sempre pagato regolarmente, asseconda la richiesta di quest'ultimo di riduzione del canone. Si sa: meglio qualcosina in meno in tasca che rimettersi a cercare un inquilino con il rischio di trovarne uno meno affidabile!

Come procedere in questi casi?

In buona sostanza dice:
  1. per l'accordo di riduzione del canone non sussiste l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. In parole povere non sussiste l'obbligo di registrazione all'Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia prende come orientamento la sentenza della cassazione n° 5576/2003
  2. pur non essendo obbligatoria la registrazione, siccome essa comporta la diminuzione del canone e quindi la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro e delle imposte indirette, sarebbe meglio registrare tale accordo ai fini di dare data certa di fronte ai terzi (di fronte all'Agenzia delle Entrate)
  3. l'accordo sotto forma di scrittura privata dovrà contenere i riferimenti del contratto principale (estremi di registrazione: data, n° e luogo)
  4. se si decide di registrare l'accordo di riduzione del canone non dovranno essere pagate ne l'imposta di bollo ne quella di registro (Decreto Sbocca Italia art. 19).
  5. Gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione e ai fini dell'imposta di registro avrà efficacia dall'annualità successiva a quella in cui è stata concordata la riduzione del canone.
Si ricorda che la registrazione dell'accordo di riduzione del canone è assoggettata al pagamento dei 67€ e dell'imposta di bollo anche ai contratti stipulati con l'adozione della cedolare secca.

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