lunedì 25 novembre 2013

Imposta di bollo su Attestato di Prestazione Energetica


Con la Risoluzione 83/E 2013 dell'Agenzia delle Entrate si mette la parola fine alle innumerevoli interpretazioni dell'imposta di bollo da applicare all'Attestato di Prestazione Energetica quando si registra un contratto di locazione.

Alla registrazione dei contratti di locazione è obbligatoria, a pena di nullità, l'allegazione dell'Attestato di prestazione Energetica.

La stessa circolare precisa che:
  1. La non allegazione dell'APE non pregiudica la possibilità di registrare il contratto anche se, in tale ipotesi ad oggi, è prevista dal legislatore la nullità.
  2. L'APE non è soggetto all'imposta di bollo se allegato in originale o in copia semplice, mentre lo è nella misura di 16 € per foglio se viene allegato al contratto di locazione un APE con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale.
  3. Per i contratti registrati telematicamente con modello Siria, Contratti di locazione e Iris, si può assolvere l'obbligo di presentazione dell'Attestato di Prestazione Energetica depositando lo stesso in formato cartaceo presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate unitamente alla ricevuta di registrazione telematica del contratto di locazione. Anche in questo caso non c'è obbligo di imposta di bollo.
Il Notariato nelle prime note per l'allegazione dell'APE ai contratti di vendita e locazione precisa che chi è in possesso di un "vecchio" Attestato di Certificazione Energetica (ACE) in corso di validità (ha una validità di 10 anni dalla sua emissione, salvo che non intervengano modifiche che alterino la prestazione energetica dell'edificio e che si assolvano i controlli di legge all'impianto termico/caldaia) datato anteriormente al 6 giugno 2013, può assolvere gli obblighi di legge con tale attestato senza dover rifare l'attuale Attestato di Prestazione Energetica (APE).  

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