lunedì 30 dicembre 2013

Nuove regole APE


Con il decreto Destinazione Italia n° 145/2013 si dettano nuove regole per l'Appestato di Prestazione Energetica (APE) in caso di vendita o locazione di immobili.

Pur non mancando punti di non facile comprensione e interpretazione, andiamo a vedere nel dettaglio come comportarsi in caso di vendita o locazione di beni immobili
  • Inserire negli annunci pubblicitari di qualsivoglia genere (Internet, carta stampata, cartelli ecc...) di immobili in vendita o in affitto l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale e la classe energetica (art. 6 comma 8 D.Lgs. 192/05)
  • Rendere disponibile l'attestato fin dall'avvio delle trattative (art. 6 comma 2 D.Lgs. 192/05)
  • (art. 2 comma 7 D.L. 145/2013) Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita immobiliari soggetti a registrazione (locazioni oltre i 30 giorni complessivi annui con lo stesso conduttore – tariffa parte II articolo 2 bis DPR 131/86) inserire apposita clausola con la quale acquirente o conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio.
  • (art. 2 comma 7 D.L. 145/2013) Copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere allegata al contratto, tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari (???). Qui nascono le incertezze, infatti cosa si intende per singole unità immobiliari? Se si prende la definizione catastale, ogni singola unità immobiliare ha una particella, quindi per le locazioni non ci sarebbe obbligo di allegate l'attestato? Se si prende la definizione data dall'art 2 punto 3 del D.M. 26.06.09 la confusione aumenta. In attesa di spiegazione ai posteri l'ardua sentenza.
  • Consegnare in allegato all'attestato copia del libretto di impianto della caldaia (art. 6 comma 5 D.Lgs. 192/05)
CONSIGLIO: in caso di vendita o di locazione oltre a consegnare l'APE corredato del libretto di impianto caldaia, inserire le clausole sottostanti nei contratti di locazione e, vivamente consigliato, anche nei preliminari di vendita. Negli atti di compravendita ci penserà ovviamente il Notaio.

Forma Breve: Il conduttore (o l'acquirente in caso di preliminare di vendita) riceve copia dell'Attestato di prestazione Energetica n° nnn, redatto in data gg/mm/aaaa dall'Ing. Mario Rossi iscritto all'albo delgli Ing. Di Città al n° nnnnnn. Tale documento, corredato di libretto di impianto caldaia, viene allegato al presente contratto e attesta che l'immobile è in classe energetica D con indice di prestazione Energetica Globale 85,55 kWh/mqa. Il conduttore dichiara di aver ricevuto ampia ed esaustiva informazione in merito all'attestazione di prestazione energetica fin dall'inizio della trattativa.

Forma Lunga: Il conduttore (o l'acquirente in caso di preliminare di vendita) riceve copia dell'Attestato di prestazione Energetica n° nnn, redatto in data gg/mm/aaaa dall'Ing. Mario Rossi iscritto all'albo degli Ing. di Città al n° nnnnnn. Tale documento, corredato di libretto di impianto caldaia, viene allegato al presente contratto e attesta che l'immobile è in classe energetica D con indice di prestazione Energetica Globale 85,55 kWh/mqa. Il conduttore dichiara di aver ricevuto ampia ed esaustiva informazione in merito all'attestazione di prestazione energetica fin dall'inizio della trattativa. In particolare è al corrente che:
  1. le classi energetiche vanno da A+ a G dove ad A+ corrispondono bassi consumi energetici e quindi basse spese di gestione, mentre a G corrispondono alti consumi energetici e quindi alte spese di gestione.
  2. La durata dell'APE è di 10 anni dalla data di emissione salvo interventi che modifichino la prestazione energetica dell'edificio e salvo che vengano rispettati i controlli obbligatori di efficienza energetica all'impianto termico che, qualora disattesi, comportano una scadenza fissata il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
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8 commenti:

  1. Premessa: 12 mesi fa' ho fatto redarre ad un tecnico certificatore una certificazione energetica ACE per un appartamento (seconda casa) che la mia famiglia ha affittato 6 mesi fa' (contratto 4+4). La certificazione ACE è stata consegnata in originale al conduttore ed il tutto è stato anche scritto nel testo del contratto. Tutto a norma, quindi. Mi chiedo: se tra 6 mesi l'inquilino cessa il contratto di affitto, per una nuova locazione, potrò utilizzare la certificazione ACE di cui sono in possesso? In fin dei conti l'ACE ha una validità di 10 anni .... oppure sono costretto a far redigere una certificazione APE (il che sarebbe veramente assurdo .... )? Grazie.

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    1. se è datata prima del 6 giugno 2013, cioè al più il 5 giugno 2013, si può riutilizzare e ha una validità di 10 anni a patto che vengano effettuati regolari controlli della caldaia e che l'immobile non subisca interventi che comportino variazioni di rendimento energetico.

      vedi qui al punto 6) http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/contratti/020813_Prime_note_Segnalazione_novita_APE.pdf

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    2. Grazie per la risposta. La certificazione energetica ACE di questo appartamento è datata 15 maggio 2013, mentre il contratto di affitto è datato agosto 2013. Quindi, se ad agosto 2015 l'appartamento fosse ri-affittato ad un nuovo inquilino, potrei (meno male) riutilizzarla. Temevo di dover ri-spendere i soldi per una nuova certificazione. Grazie ancora.

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  2. Buongiorno! Mi permetto di disturbarLa nuovamente su questo argomento per chiedere se, in riferimento alla parte dell'articolo dove si spiega "Copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere allegata al contratto, tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari (???)", ci sono state delle novità chiarificatrici. Negli ultimi due anni, c'è forse stata qualche risoluzione dell'AdE in merito a questo punto? Grazie.

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    1. L'art. 2 c. 3 del DM 26/6/09 stabilisce che per singola unità immobiliaresi
      intende "l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo
      appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi
      tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E' assimilata
      alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale
      appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche".

      In pratica per un appartamento in condominio non è obbligatoria l'allegazione

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    2. L'art. 2 c. 3 del DM 26/6/09 stabilisce che per singola unità immobiliaresi
      intende "l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo
      appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi
      tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E' assimilata
      alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale
      appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche".

      In pratica per un appartamento in condominio non è obbligatoria l'allegazione

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  3. Buongiorno Luca. Grazie per la rapidissima risposta. Posso approfittare della Sua disponibilità per chiederLe un Suo ulteriore parere?

    1) un appartamento collocato in un fabbricato che non è un condominio ma un cortile/casa di ringhiera dove complessivamente ci sono più appartamenti si può considerare "singola unità immobiliare"?
    2) un negozio/bottega C1 posto al piano terra di un fabbricato dove sopra ci sono appartamenti (ma cmq non in un condomonio) è anche questo una "singola unità immobiliare"?
    Grazie mille. Cordialmente.

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  4. Per la 2) sicuramente sì (infatti non si parla di condominio ma di fabbricato di qualsiasi tipologia edilizia), per la 1) credo di sì ma non ne sono del tutto sicuro, anche se credo che sia la stessa cosa. Serve l'allegazione solo se si fa un affitto di un intero fabbricato

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