Aggiornamento al 30.05.2014: Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento (art. 9 comma 1 D.L. 47/2014)
Con le disposizioni in vigore dal 31/08/2013 si abbassa l'aliquota dal 19% al 15% per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato per i quali si aderisce alla cedolare secca.
Con le disposizioni in vigore dal 31/08/2013 si abbassa l'aliquota dal 19% al 15% per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato per i quali si aderisce alla cedolare secca.
Ciò è dettato dall'art. 4 del Decreto
Legge n° 102 del 31 agosto 2013.
Tali disposizioni hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Questa riduzione era, a mio avviso,
dovuta e obbligata visto che tra la tassazione del 19% in cedolare
secca con contratto concordato e il 21% in cedolare secca con
contratto libero, la differenza era davvero minima tanto da rendere
per nulla conveniente stipulare contratti concordati che hanno canoni
di locazione calmierati e quindi di norma più bassi rispetto a
quelli di mercato.
Ricordo che la base imponibile su cui
calcolare il 15% è il 100% del canone annuo.
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