Aggiornamento al 21.02.2014: In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate (art. 6 comma 3 D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche). In sostanza non c'è più la nullità dei contratti di locazione o vendita ma "solo" una pesante sanzione.
Alla stipula di un contratto di vendita o di locazione di un immobile, la mancanza dell'attestato di certificazione energetica determina la nullità del contratto stesso.
Alla stipula di un contratto di vendita o di locazione di un immobile, la mancanza dell'attestato di certificazione energetica determina la nullità del contratto stesso.
Questo è quanto sancisce l'ultima
normativa riguardante la certificazione degli immobili.
L'art. 6 al
comma 3 bis del
Decreto-Legge
n 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n 90,
recita infatti: “L'attestato
di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di
vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli
stessi contratti”.
E'
da precisare che per le locazioni si parla di nuovi contratti e non
anche di eventuali rinnovi annui.
L'obbligo di dotare gli immobili
dell'attestato di prestazione energetica si fa molto più pesante
viste le gravi conseguenze in cui può incorrere chi si appresta a
vendere o affittare il proprio immobile.
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Buona sera, saranno nulli i contratti fatti d'ufficio dall'agenzia delle entrate (a seguito di denuncia del locatario) se privi di APE? In caso affermativo la stessa regola si applica anche per i contratti già stipulati e privi di ACE?
RispondiEliminaNo. Sono validi. I contratti non hanno nulla a che vedere con il fisco. Quelli sono patti tra privati.
RispondiEliminaIl mio appartamento ha un ACE in corso di validità. Per locare, con 4+4 e cedolare, posso usare quello al posto dell'APE?
RispondiEliminase è datato anteriormente al 6.6.2013 si. Vedi qui a pag 6 e 7 http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/contratti/020813_Prime_note_Segnalazione_novita_APE.pdf
EliminaGrazie, sei davvero gentile e preparato!
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