Domanda: a chi spettano le detrazioni
sulle ristrutturazioni e/o sugli interventi per il risparmio energetico in caso di
vendita dell'immobile?
A chiarire questo quesito ci viene in
soccorso la circolare n. 19/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate.
La fruizione delle agevolazioni fiscali
per la ristrutturazione in caso di vendita dell'immobile spetta
all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare per la quota
rimanente, salvo patto contrario specificato nell'atto di acquisto.
In quest'ultimo caso le detrazioni potranno rimanere in capo
venditore per la quota rimanente.
In caso di vendita, qualora le
detrazioni fiscali per ristrutturazione del patrimonio edilizio siano
state richieste dall'inquilino, queste rimarranno in capo ad esso che
ne potrà usufruire per tutto il periodo di godimento. Quindi
l'acquirente non potrà subentrare in tale diritto.
Altro caso analogo è la fruizione
delle agevolazioni fiscali in caso di interventi di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio. In questo caso, in mancanza di
specifiche normative, viene seguita la stessa normativa delle
ristrutturazioni, quindi in caso di vendita, in assenza di patto
contrario citato in atto, la fruizione delle agevolazioni fiscali
spetterà all'acquirente per la quota restante.
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