mercoledì 1 giugno 2011

RINEGOZIAZIONE MUTUO DECRETO SVILUPPO

Buone notizie arrivano dal decreto sviluppo per la rinegoziazione del mutuo!
Infatti per tutti coloro che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile di importo non superiore a 150.000 € prima dell'entrata in vigore del decreto sviluppo, cioè prima del 14 maggio 2011, possono, se rientrano sotto certe condizioni, ottenere la rinegoziazione del mutuo.

Per maggiori dettagli riporto fedelmente l'articolo del decreto legge.

a) Fino al 31.12.2012 il mutuatario che - prima dell'entrata in vigore del provvedimento - ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
b) la rinegoziazione assicura l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purche' la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente articolo continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca e' surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.

Per fortuna è arrivato un decreto a tutela dei risparmiatori che con un mutuo a tasso variabile potrebbero vedersi schizzare la rata del mutuo alle stelle, perché è ovvio che, dopo i minimi storici dei tassi di interesse, i tassi ora possono solo salire!


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7 commenti:

  1. ciao
    il 13/07/2011 è stata varata le versione definitiva e sono cambiate alcune cose, per fortuna hanno alzato alcune soglie:
    isee 35000
    e mutui erogati non superiori ai 200mila

    ciao da mutuinforma (http://mutuinforma.blogspot.com/)

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  2. In caso di rinegoziazione viene mantenuto lo spread che si aveva col precedente mutuo a tasso variabile oppure no?

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  3. sarebbe inutile rinegoziare un mutuo e poi ritrovarsi con uno spread più alto! Comunque basta chiedere alla banca con la quale hai acceso il mutuo.

    P.s. sono rientrato oggi dalle ferie, è per questo che ho ritardato nel rispondere.

    Ciao

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  4. grazie della risposta!
    La settimana scorsa, in banca, mi hanno detto che non avrei potuto rinegoziare con lo stesso spread ma che va aggiornato a quelli attuali... così sono tornato il giorno seguente con una copia del decreto sviluppo per fargli capire che è un mio diritto mantenere lo spread del contratto di mutuo: il direttore ha girato la mia richiesta alla sede centrale riferendomi di non essere al corrente della "rinegoziazione 2011". Bah sarà vero o vogliono prendere tempo sperando che l'irs salga? Sono curioso di sapere cosa si inventeranno visto che volevano portarmi lo spread da 0,80 a 3,60/4,00 circa

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  5. Non mi stupisco di niente! Oggi alcuni direttori(non tutti per fortuna) sono "tuttofare" lontani dai bisogni del cliente e meri venditori di prodotti che le sedi centrali gli propinano, a volte anche mal informati.
    Lo spread a 0,8 è a dir poco ottimo!

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  6. P.s. l'art 8 del decreto 70/2011 comma 6 lettera b dice: "b) la rinegoziazione assicura ((, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o,con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,)) l'applicazione
    di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del
    circuito ((Reuters)), maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di
    mutuo;

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  7. Salve! Volevo un chiarimento: mi trovo in difficoltà economica così ho chiesto alla mia banca di rinegoziare il mio mutuo a tasso fisso cap restante 75000 euro 10anni.dopo vari rifiuti da parte loro e proposte indecenti ho ottenuto un tasso variabile con spread 4 (prima avevo 3!) A 25anni ma con spese istruttoria tot di 1200euro e incasso rata 10euro visto che secondo loro essendo il mio un mutuo per liquidità nn rientro nella rinegoziazione dei mutui perciò"é come se stipulati un nuovo mutuo"! Per favore rispondetemi!!! Grazie

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