Dal 1° gennaio 2007 possono essere detratti in misura pari al 19% i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità (TUIR - DPR 917/86 art. 15, comma 1, lettera b-bis).
La detrazione può essere richiesta dal singolo proprietario o da tutti i proprietari in misura proporzionale alla quota di proprietà e comunque per una cifra complessiva non superiore ai 1.000.
É ovvio che farà fede la fattura del mediatore e da qui nascono alcuni casi:
-fattura intestata ad uno solo dei proprietari: sotto tale ipotesi dovrà essere specificata nella fattura anche i dati degli altri proprietari al fine di consentire agli altri proprietari di detrarre la loro parte.
-fattura intestata a terza persona non proprietario (per esempio coniuge o genitore): in questo caso le spese non potranno essere detratte dal proprietario
-fattura intestata al proprietario ed altra persona non proprietaria: nella fattura andrà specificato che l'onere della provvigione è ricaduto totalmente a carico del proprietario. Solo così quest'ultimo potrà detrarre il 19% per intero
Share|
Nessun commento:
Posta un commento