lunedì 30 maggio 2011

DETRAZIONE INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Dal 1° gennaio 2007 possono essere detratti in misura pari al 19% i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità (TUIR - DPR 917/86 art. 15, comma 1, lettera b-bis).

La detrazione può essere richiesta dal singolo proprietario o da tutti i proprietari in misura proporzionale alla quota di proprietà e comunque per una cifra complessiva non superiore ai 1.000.

É ovvio che farà fede la fattura del mediatore e da qui nascono alcuni casi:

-fattura intestata ad uno solo dei proprietari: sotto tale ipotesi dovrà essere specificata nella fattura anche i dati degli altri proprietari al fine di consentire agli altri proprietari di detrarre la loro parte.

-fattura intestata a terza persona non proprietario (per esempio coniuge o genitore): in questo caso le spese non potranno essere detratte dal proprietario

-fattura intestata al proprietario ed altra persona non proprietaria: nella fattura andrà specificato che l'onere della provvigione è ricaduto totalmente a carico del proprietario. Solo così quest'ultimo potrà detrarre il 19% per intero
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