Dal 1° gennaio 2007, e' possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione e' fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d'imposta. Se l'acquisto e' effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
Con la circolare dell'Agenzia della Entrate n° 34 dell'aprile 2008 viene chiarito che poiché l'agevolazione, che spessa al contribuente per le provvigioni pagate al mediatore, è subordinata al fatto che l'immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno se l'acquisto non si conclude con stipula del rogito notarile. Quindi se le provvigioni del mediatore vengono pagate, come di norma, prima del rogito notarile, per esempio all'accettazione della proposta o del preliminare di vendita, se non si addiviene alla stipula dell'atto traslativo della proprietà, la detrazione non può essere richiesta.
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La detrazione e' fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d'imposta. Se l'acquisto e' effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
Con la circolare dell'Agenzia della Entrate n° 34 dell'aprile 2008 viene chiarito che poiché l'agevolazione, che spessa al contribuente per le provvigioni pagate al mediatore, è subordinata al fatto che l'immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno se l'acquisto non si conclude con stipula del rogito notarile. Quindi se le provvigioni del mediatore vengono pagate, come di norma, prima del rogito notarile, per esempio all'accettazione della proposta o del preliminare di vendita, se non si addiviene alla stipula dell'atto traslativo della proprietà, la detrazione non può essere richiesta.
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