martedì 24 agosto 2010

Agenzie immobiliari e imposta per le pubbliche affissioni

Facendo il lavoro di Agente Immobiliare si può incappare nell’odiosa situazione di vedersi sanzionati per cartelli, striscioni o addirittura locandine poste sulla vetrina della propria agenzia. È per questo che scrivo il seguente post, al fine di dare un primo chiarimento in materia.

La normativa che regola in maniera abbastanza precisa tale disciplina è il D.lgs. 15 novembre 1993 n° 507 al quale mi appoggio per scrivere questo articolo. Bisogna però precisare che ogni comune può adottare un proprio regolamento e che quindi la norma sopra citata potrebbe passare in secondo piano. È indispensabile quindi, per chi volesse approfondire l’argomento, munirsi del regolamento vigente nel comune in cui andrà a fare pubblicità, scaricabile nella maggior parte dei casi dal sito web del comune stesso.

Andiamo ora a vedere alcune parti importanti del D.lgs. 507/93

Esenzione dell’imposta
1) non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori
a trecento centimetri quadrati (art. 7 punto 2). Ciò significa che locandine o cartelli di grandezza al più di un foglio formato A5 (metà di un foglio A4) non sono soggetti al pagamento di alcunché
2) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso (art. 17 punto 1 lettera a). Ciò significa che all’interno dell’agenzia immobiliare, le locandine riguardanti le varie offerte possono essere esposte senza dover pagare l’imposta fino ad un massimo di mezzo metro quadro (circa 8 fogli Formato A4).
3) gli avvisi al pubblico……riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato (art. 17 punto 1 lettera b). Significa che per cartelli di vendita o di affitto collocati sugli stessi immobili, non va applicata nessuna imposta se essi sono di dimensione inferiore a 0,25 mq (2 fogli formato A3)
4)Infine non è dovuta nessuna imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.

Sanzioni omessa dichiarazione o dichiarazione infedele (art. 23)
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire
cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Classificazione dei comuni e tariffe (art. 1 e 12)
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti

1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi … la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' la seguente:
comuni di classe I L. 38.000
comuni di classe II " 34.000
comuni di classe III " 30.000
comuni di classe IV " 26.000
comuni di classe V " 22.000

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