venerdì 21 agosto 2009

Immobile disabitato e tassa sui rifiuti: pagare o non pagare?

Il caso è abbastanza discusso....se un immobile è disabitato la tassa sui rifiuti è da pagare oppure no? L'art. 62 del Dlgs n° 507 15 novembre 1993 dice che la tassa è dovuta per la detenzione o l'occupazione di locali a qualsiasi uso adibiti. La detenzione di un immobile, se allacciato alle utenze di acqua luce e gas e arredato consente al comune di imporre la tassa sui rifiuti in quanto ne presuppone un utilizzo.
Tale articolo prevede però, al secondo comma, che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Le misure da prendere per evitare la tassa sono:

Caso A) Abitazioni non utilizzate: il contribuente deve presentare all'ufficio tributi del comune una denuncia di non uso dell'immobile, indicando le ragioni e allegando la documentazione comprovante la cessazione dei contratti di acqua, luce e gas o producendo la prova di essere residenti all'estero.

Caso B) Garage non contigui all'abitazione: se ci sono garage distaccati dall'abitazione l'unico modo per chiedere la non applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani su questi locali è l'impugnativa davanti al giudice che però è tutt'altro che semplice e l'esito non è garantito.

Nessun commento:

Posta un commento