venerdì 7 agosto 2009

Diritto di prelazione per riaffitto immobile

Il diritto di prelazione per riaffitto immobile spetta al conduttore quando il locatore, alla prima scadenza contrattuale (4 anni se si tratta di contratti liberi o 3 anni se si tratta di contratti concordati), invii disdetta per i seguenti motivi:

1)l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che dev'essere ricostruito o del quale dev'essere assicurata la stabilità, e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori (art, 3, comma 1, lettera d, legge 431/98);

2)l'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, oppure s'intende operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, o, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intende eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle è indispensabile, per ragioni tecniche, lo sgombero dell'immobile stesso (art. 3, comma 1, lettera e, legge 431/98)


Infatti l'inquilino che abbia ricevuto disdetta arrecante i suddetti motivi, in caso di nuova locazione dopo la fine dei lavori, deve essere preferito ad altri potenziali inquilini.

Quando non spetta il diritto di prelazione per riaffitto immobile?
Non spetta se il locatore intenda locare l'immobile a terzi dopo la prima scadenza.

Nessun commento:

Posta un commento