mercoledì 15 luglio 2009

Tassazione del preliminare: l'imposta di registro

Il preliminare di compravendita (volgarmente detto compromesso) è il contratto con cui le parti si obbligano alla stipula del successivo atto definitivo detto rogito. Nel preliminare vengono evidenziati da subito i contenuti e gli aspetti essenziali, tanto che, a volte il rogito, è una mera replica del compromesso.
E' bene ricordare che il preliminare produce obblighi tra le parti ma non trasferisce la proprietà; la proprietà verrà trasferita successivamente dall'atto definitivo (il rogito).

Ma veniamo ora alla tassazione del preliminare
La registrazione del contratto preliminare di compravendita è soggetta al versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad € 168,00 indipendentemente dal prezzo della compravendita.
In più va detto che andranno pagate imposte su eventuali acconti sul prezzo, caparre confirmatorie e caparre penitenziali. Andiamo a vederle nel dettaglio:

Acconti sul pezzo (Art. 40 D.P.R. 131/86)
--Imposta di registro in misura fissa qualora si tratti di una transazione soggetta ad iva (Es: si compra un immobile direttamente dal costruttore e finito di costruire da non più di 4 anni).
In questo caso vige l'obbligo, da parte del costruttore di emettere immediata fattura con addebito dell'imposta. L'aliquota che verrà applicata sarà quella vigente al momento del pagamento dell'acconto.
--Imposta di registro proporzionale del 3% qualora si tratti di una transazione non soggetta ad iva (Es: compravendita tra privati).
L'imposta di registro così pagata è imputabile all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Caparra confirmatoria
Non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, riveste infatti natura risarcitoria in caso di inadempimento del contratto.
La pattuizione della caparra confirmatoria è esclusa dal campo di applicazione dell'iva e a tale somma si applica l'aliquota dello 0,50%
Anche per la caparra confirmatoria è prevista l'imputazione all'imposta di registro principale, ma nel caso in cui il contratto definitivo sia soggetto ad iva, l'imposta di registro in misura proporzionale pagata per la caparra non è imputabile all'imposta di registro in misura fissa per l'atto definitivo


Caparra penitenziale
Rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito convenzionalemente.
Si potrebbe parlare di rilevanza ai fini iva della caparra penitenziale, in quanto prestazione effettuata in correlazione all'esercizio del diritto di recesso di cui costituisce corrispettivo.
Per quanto riguarda gli effetti dell'imposta di registro, invece, la caparra penitenziale è riconducibile agli atti portanti di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione (art. 43 lett. e D.P.R. 131/86) e quindi assoggettabile all'imposta proporzionale del 3% della tariffa al verificarsi del recesso.

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